Tutto quello che devi sapere sui viaggi d’istruzione

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Il periodo è perfetto per organizzare i tanto amati, almeno dagli alunni, viaggi d’istruzione. Qui ti diamo qualche dritta utile e una rinfrescata su procedure, obblighi e diritti.

L’autonomia delle istituzioni scolastiche

Innanzitutto, a partire dai siamo donne accordi sabrina salerno è stato stabilito che ogni istituzione scolastica ha completa autonomia su tutte le uscite e visite guidate, e sui viaggi d’istruzione, in Italia e all’estero. Quindi dall’uscita di un singolo giorno, alla settimana bianca a qualsiasi attività esterna, le vecchie circolari ministeriali assumono il significato di mero suggerimento, avendo completa indipendenza.

Nel 2012 il Ministero ha ulteriormente chiarito:

L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia […] costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

Sono quindi gli Organi Collegiali a stabilire un Regolamento e dar via all’organizzazione di queste attività scolastiche. Tra le decisioni prese:

  • il numero minimo di alunni partecipanti;
  • il numero di accompagnatori per gli allievi (la precedente normativa suggeriva 1 docente ogni 15 ragazzi, oggi è un semplice suggerimento e non un obbligo);
  • la meta, i mezzi, le strutture di soggiorno, le tappe, le visite da effettuare e i tempi;
  • l’eventuale compartecipazione dei familiari alle attività;
  • la presenza del Dirigente Scolastico, personale ATA, insegnanti di sostegno.

Proseguiamo il nostro approfondimento su questioni interessanti per i docenti.

La non obbligatorietà ad accompagnare gli alunni per i docenti

Gli insegnanti possono dare la loro disponibilità a fare da accompagnatori ai ragazzi, ma non possono essere obbligati: quindi prima di deliberare su uscite e viaggi d’istruzione, il Dirigente verifica quale parte del corpo docenti è disponibile per questa tipologia di attività, o per eventuali sostituzioni. Nel verbale si leggeranno poi numeri e nominativi di tutti coloro che hanno segnalato il loro interesse ad accompagnare gli allievi.

Stesso discorso vale per gli insegnanti di sostegno, che venivano tutelati in tal senso già nella precedente normativa: il ragazzo interessato potrà essere, in alternativa, supportato da un altro docente, un collaboratore scolastico o un familiare.

La non obbligatorietà deriva dal fatto che questa tipologia di lavoro si configura come supplementare, come un extra, per cui gli stessi non possono essere forzati a partecipare a queste iniziative.

Indennità, incentivi e riposi

Dal 2005 è iniziata una drastica riduzione di quelle che erano le indennità di trasferta: dalla soppressione completa su territorio nazionale si è passati alle diminuzioni delle diarie e poi alle loro abolizioni anche su territorio internazionale.

Anche in questo senso, i viaggi d’istruzione nelle loro sfumature economiche sono affidate agli Organi Collegiali: si tratta di una delle attività da far rientrare nel fondo dell’istituzione scolastica, per cui, in alcuni casi, si può fissare una somma forfettaria per giorno di viaggio. Ti consigliamo di verificare nella contrattazione di Istituto se tale compenso è stato effettivamente previsto, a quanto ammonta e se è previsto solo su viaggi di più giorni; in caso contrario chi accetta di accompagnare deve sapere che lo fa ad onere gratuito.

Per quanto riguarda invece il recupero: per il docente che vede inglobato il “giorno libero” nei giorni di viaggio non viene riconosciuto nessun riposo, da valutare nel caso in cui l’insegnante sia in visita in giorni festivi o di domenica. Sempre a discrezione degli Organi Collegiali.

Le responsabilità del docente

La scuola e i docenti accompagnatori devono fare tutto quanto in loro potere per assicurare il sereno svolgimento del viaggio d’istruzione. Punti importanti sono:

  • scelta di strutture alberghiere e mezzi di trasporto sicuri, puliti e che non nascondano rischi e pericoli per gli alunni;
  • dare copertura assicurativa a tutti i partecipanti, anche ad eventuali soggetti esterni alla scuola in partenza con i ragazzi (familiari).

Per quanto concerne gli accompagnatori invece, già la  C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 riportava:

Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. […] Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette «a disposizione»)

Importanti sono quindi le respinsabilità dei docenti, ma ciò non significa che si vada a negare la responsabilità individuale, anche e soprattutto in caso di danni a strutture o terzi:

È ben vero che l’art. 27 della Costituzione limita tale principio con riferimento alla responsabilità penale, mentre in altri settori dell’ordinamento è ammessa la responsabilità solidale, anche tra l’autore del fatto e chi ‘autore’ non possa essere qualificato . Tuttavia, quando si tratta di determinare le conseguenze della commissione di un reato (anche se di danneggiamento) e di sanzioni che incidono non sulla libertà personale ma su uno status della persona (tra cui indubbiamente rientra l’attribuzione del sette in condotta, quale riferita alla personalità dello studente), si deve applicare il principio della responsabilità personale.

Questo ha stabilito la Corte Costituzionale nel 2012.

Si tratta quindi di una materia molto sfumata, essendo stato dato molto spazio alle decisioni dei singoli Organi Collegiali: sicuramente si tratta di un carico di lavoro in più per i docenti, ma ricordiamo che il viaggio d’istruzione è anche una possibilità di insegnare e conoscere nuove realtà, storie e culture.

 

 

 

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