Vaccino obbligatorio scuola, sindacati chiedono assegno alimentare per chi è sospeso
C’è ancora una speranza per i docenti no-vax di non cedere all’obbligo vaccinale che entrerà in vigore dal 15 dicembre. Previsto per chi non si mette in regola, la sospensione dal posto di lavoro e il mancato pagamento degli stipendi.
I sindacati si stanno muovendo affinchè i docenti sospesi possano almeno percepire l’assegno alimentare, che garantirebbe per il periodo in cui non si può lavorare, il pagamento di metà dello stipendio.
Ricordiamo che dal 15 dicembre l‘obbligo vaccinale riguarderà tutto il personale scolastico dei sistemi e dei servizi
- nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie)
- delle scuole non paritarie
- educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
Come detto chi non si metterà in regola con il proprio piano vaccinale individuale potrà conservare il proprio posto di lavoro, senza sanzioni e senza licenziamento, ma sarà sospeso fino a quando non sarà in possesso di il green pass o fino a quando l’obbligo vaccinale non sarà ritirato.
La risposta dei sindacati
I sindacati sono però convinti che in virtù del provvedimento di sospensione cui si andrà incontro, sarebbe possibile accedere alla misura dell’assegno alimentare.
Il sindacato Anief ha inviato una nota al Ministero dell’istruzione: “In caso di sospensione si chiede di prevedere, anche in sede di conversione del DL, l’erogazione dell’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del DPR n. 3/1957, estendendolo quindi anche al personale scolastico sospeso anche se non soggetto a sanzione disciplinare prevista dall’ art 78, stesso DPR”. L’assegno familiare, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, è destinato “all’impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia”.
Il “Testo unico sulla scuola decreto legislativo 297/94 art. Art. 500 – Assegno alimentare spiega che
1. Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.”
Si attende la replica del ministero.