Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/2019: tutte le novità

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Il 28 giugno è stato firmato l’accordo relativo alla trattativa sul rinnovo del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19.

Si tratta di un argomento particolarmente rilevante per tutti coloro che, avendo una sede disagiata lontana dalla propria famiglia, hanno la possibilità di presentare la domanda di assegnazione provvisoria e/o di utilizzazione per usufruire delle disponibilità di posti ulteriori, rispetto alla mobilità, che si verranno a creare con la definizione dell’organico di fatto.

Vediamo quali sono le novità di questo contratto.

Le assegnazioni provvisorie

Per le assegnazioni è importante sottolineare che:

  • sono stati eliminati il requisito della convivenza per poter richiedere il ricongiungimento al genitore e l’obbligo di dover esprimere tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di poter esprimere scuole di altri comuni;
  • è stata reintrodotta la possibilità di ricongiungersi ai parenti e agli affini purché conviventi;
  • sono state rese più chiare alcune modalità che riguardano la valutazione dell’ordine delle preferenze e il trattamento dei docenti titolari su posto di sostegno che richiedono l’assegnazione interprovinciale.

L’assegnazione sarà disposta esclusivamente su scuola e potrà essere richiesta da tutti coloro che intendano ricongiungersi al proprio nucleo familiare, senza più nessun vincolo triennale, come era previsto dalla L. 107/2015 che obbligava alla permanenza nella provincia di assunzione.

Un’importante novità, in quanto assicurerà una maggiore possibilità di ottenere il ricongiungimento, è quella prevista per le assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto di sostegno, consentite anche ai docenti di ruolo sprovvisti di titolo specifico.

È stato stabilito, infatti, che il personale docente che stia per concludere il corso di specializzazione, o che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno, in subordine ai docenti supplenti provvisti di titolo e inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e di istituto; inoltre avranno la priorità i docenti con figli disabili o fino ai 12 anni.

Le utilizzazioni

Sulle utilizzazioni, invece, l’unica novità di rilievo riguarda le utilizzazioni del personale nei Licei Musicali e Coreutici: è stato previsto che, su eventuali disponibilità che dovessero risultare dopo le operazioni di utilizzo previste dall’art. 6 bis, possono essere utilizzati docenti di ruolo solo in assenza di aspiranti supplenti abilitati inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto.

È chiaro che questo accordo pone attenzione agli alunni con disabilità e agli insegnanti con figli minori di 12 anni, oltre ad ampliare, con la possibilità di coprire anche alcuni posti di sostegno, la platea dei beneficiari.

Il testo, siglato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali, stabilisce anche i tempi certi per la conclusione delle operazioni, che dovranno effettuarsi non oltre il 31 agosto prossimo, affinché sia possibile un ordinato avvio del nuovo anno scolastico.

Restiamo in attesa che si aprano le funzioni, su Istanze on-line, relative ai vari ordini di scuola, per poter presentare, da parte degli aspiranti, la relativa domanda.

di Fabiola Ortolano

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