Titolo di sostegno: niente punteggio per mobilità e graduatorie interne di istituto
Sono molti coloro i quali puntano sulla specializzazione su sostegno. Si tratta di un vero e proprio valore aggiunto nell’insegnamento, anche se prestato esclusivamente su posti comuni.
Per questo lascia perplessi il fatto che nelle graduatorie dei docenti di ruolo non ci sia un riscontro in termini di punteggio. Questo almeno quanto riscontrato per l’a.s. 2019/20.
Il punteggio
Il punteggio riservato alla mobilità viene valutato sulla base degli elementi indicati nell’allegato 2 del CCNI, dove sono inserite le Tabelle di valutazione dei titoli.
Invece per quel che concerne i trasferimenti la tabella di riferimento è la Tabella A. Diverso il caso invece dei passaggi di cattedra e di ruolo, per i quali fa fede la Tabella B.
La Tabella A serve alla valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo. Include tre sezioni distinte identificate dalle lettere A1), A2) e A3), dove si prendono in considerazione elementi diversi che danno diritto a punteggio.
- Nella sezione A1) si valuta l’anzianità di servizio;
- nella sezione A2) le esigenze di famiglia;
- nella sezione A3) i titoli generali.
Invece la Tabella B vale per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo. Comprende due sezioni distinte identificate dalle lettere B1) e B2) , dove si prendono in considerazione elementi diversi che danno diritto a punteggio.
- Nella sezione B1) si valuta l’anzianità di servizio;
- nella sezione B2) i titoli generali.
Mobilità e graduatoria interna d’istituto
Ci sono profonde differenze per quel che concerne la valutazione del punteggio relativa a mobilità volontaria e graduatoria interna di istituto.Ci riferiamo alle due voci il servizio pre-ruolo e la continuità.
- Il servizio pre-ruolo viene valutato 6 punti ogni anno per la mobilità volontaria mentre per la graduatoria interna di istituto si valuta con 3 punti ogni anno per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto.
Non cambia la possibilità della valutazione pre-ruolo per quel che concerne gli anni di servizio prestati per almeno 180 giorni o, in alternativa, se il servizio è stato svolto ininterrottamente dal primo di febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.
- Per quel che riguarda la mobilità volontaria, il punteggio di continuità scatta in seguito al triennio continuativo nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso o tipologia di posto, con 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti ogni anno oltre il quinquennio mentre per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un solo anno.