Supplenze: le norme da conoscere

È iniziato il nuovo anno scolastico, dunque anche le chiamate per le supplenze: con questo contributo vogliamo chiarire alcuni aspetti delle norme su questa disciplina.
Il decreto
La materia è regolamentata dal donna cerca uomo milano centro. Quest’ultimo stabilisce che, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
- supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.
Dobbiamo specificare che per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento, invece per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto.
È utile precisare che il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento può rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad un biennio scolastico, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo indeterminato. Una volta accettato il contratto, questo, per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, deve essere prorogato, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Invece, nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Cosa accade in caso di rinuncia
Esaminiamo ora nel dettaglio cosa succede nel caso si rinunci al contratto per il quale si è stati individuati:
a) Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la
perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento; - l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
b) Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
- la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, ripetuta per due volte nella medesima scuola, comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa
graduatoria di terza fascia; - la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo
insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie; - l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
c) Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
- la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità, stabilite con apposito provvedimento ministeriale, comporta la cancellazione dell’aspirante dall’elenco, relativamente alla scuola interessata, di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione. Per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
- l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
Per concludere
Ti lasciamo con due ultime considerazioni fondamentali.
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre, ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Il personale in servizio per supplenza, conferita sulla base delle graduatorie di istituto, ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
di Fabiola Ortolano
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