Supplenze 2018/2019: norme, MAD, novità

Come ogni anno, è stata pubblicata la Nota relativa al tema delle supplenze per il prossimo anno scolastico. Andiamo a vedere quali sono le istruzioni del Miur.
Il vecchio e il nuovo
Molti aspetti sono rimasti invariati, ma ci sono anche novità interessanti per docenti e ATA.
Il primo tema, e il più interessante, è quello del superamento del limite di 36 mesi per le supplenze su posto vacante, abrogato col Decreto Dignità del Governo.
Inoltre, è possibile notare nel testo della nota due nuovi argomenti, la cui presenza deriva da situazioni di conflitto:
- le supplenze per i diplomati magistrali, inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e nelle corrispondenti graduatorie di istituto di prima fascia;
- le supplenze per gli ITP che hanno fatto ricorso per l’inserimento in II fascia.
Nel primo caso si ricalca quanto previsto dal Decreto Dignità, nel secondo, almeno per ora, il Miur stabilisce che potranno essere inclusi con riserva solo gli ITP che hanno ottenuto un pronunciamento positivo. In realtà, l’orientamento generale è di non inserire questi docenti, un orientamento derivato dai pronunciamenti del Consiglio di Stato sugli appelli del Ministero.
Per i docenti
La situazione per i docenti rimane pressoché invariata: le supplenze di quest’anno sono relative ai soli posti in organico di fatto, essendo destinati a ruolo quasi tutti i posti dell’organico dell’autonomia.
Le norme stabilite sono le seguenti:
- per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto.
- per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina
- per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno c’è l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola
- posti, part-time e spezzoni di orario devono essere integrati con le ore di programmazione da inserire nei contratti individuali di lavoro: fino a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, oltre le 11 ore si aggiungono 2 ore.
Per gli ATA
Anche per gli ATA non ci sono particolari cambiamenti: ricordiamo che le scuole possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli Assistenti Amministrativi e Tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Altre norme
Le regole valide per tutti rimangono queste:
- è possibile rinunciare a una supplenza al 30/06 per accettarne una al 31/08;
- alla stipula del contratto a tempo determinato i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL;
- il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), è previsto sia per i docenti che per gli ATA
- la priorità nella scelta della sede si attiva solo all’interno dei posti spettanti: ciò significa che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. La priorità prevista per assistenza a familiare vale solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia;
- è possibile delegare, per l’accettazione della nomina, terzi o direttamente l’amministrazione,
- prima della stipula del contratto, si può rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi.
La questione MAD
Il Ministero non regolamenta la situazione delle MAD ma ha riservato uno spazio anche a questo tema: è stato precisato, infatti, che chi ottiene una supplenza tramite messa a disposizione viene sottoposto, firmando un contratto a tempo determinato, alle norme contrattuali e al regolamento previsto per le supplenze, quindi anche alle sanzioni stabilite per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto.
Le MAD presentate per il sostegno possono essere, sempre secondo la Nota, presentate solo da docenti che non risultino iscritti esclusivamente per il sostegno in alcuna graduatoria di istituto. Avranno la priorità i docenti abilitati. Raccomandiamo di inserire nella domanda tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica dei requisiti da parte dei dirigenti scolastici, quindi anche e soprattutto ciò che riguarda il titolo di specializzazione e la provincia per cui ci si candida per il sostegno.
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