Supplenze 2018-2019: le risposte alle domande più frequenti – prima parte

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L’estate è ormai agli sgoccioli e fra pochi giorni i campanelli delle scuole inizieranno a suonare.

Sono numerosi gli insegnanti precari e gli aspiranti insegnanti (che si candidano tramite MAD) che vivono l’attesa dell’avvio dell’anno scolastico con ansia crescente.

Il MIUR il 28 agosto 2018 ha diramato la Nota 37856 contenente le “Istruzioni e indicazioni operative supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2018/2019”: un documento importante che chiarisce numerosi dubbi.

Vediamo nel dettaglio quali, tramite le domande più comuni nei Social!

Le domande dei docenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto e dei candidati tramite MAD

1. Quali sono le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze tramite le graduatorie di circolo e di istituto?

Le sanzioni per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto sono disciplinate dall’art. 8 del Regolamento e sono:

  • La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria“.

Per esempio se rifiuto per ben due volte le proposte di supplenza da parte della stessa scuola sulla A-12 ma non per la A-11, vengo messo in coda nella graduatoria di quella scuola e solo per quella classe di concorso. La sanzione è applicabile solo se si è inoccupati.

  • “La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie“.

Per esempio se accetto l’assegnazione di una supplenza per la A-12 ma non prendo servizio, non posso insegnare per l’anno scolastico in corso per la A-12 ma posso per la A-11.

  • L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento”.

È la sanzione più grave: abbandonando il servizio (eccetto per il caso di legittimo passaggio da una supplenza all’altra) si perde la possibilità di insegnare per qualsiasi classe di concorso per l’intero anno scolastico.

Tutte le sanzioni valgono solo per l’anno scolastico in corso.

2. Quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra?

È possibile lasciare una supplenza che non sia fino al termine delle lezioni (per esempio se la scuola termina l’8 giugno non deve avere come scadenza l’8 giugno ma una data precedente) per una dal termine delle lezioni in poi (quindi dall’8 giugno a una data successiva) entro il 30 aprile.

Per esempio puoi lasciare una supplenza breve per una annuale (che va dal termine delle lezioni in poi), ma non puoi lasciare una breve per una breve (anche se l’ultima è più conveniente), o una annuale per un’altra annuale (per esempio non puoi lasciare una al 30 giugno per una al 31 agosto e una part-time annuale per una full time annuale).

3. Sono inserito nelle graduatorie d’istituto, qualora riceva una convocazione da parte di una delle scuole che non ho scelto per le graduatorie e rifiuto la proposta vengo sanzionato?

A questa domanda risponde la nota Ministeriale prot. n. AOODGPER. 21992 del 19 novembre 2007 secondo cui:

In caso di rinuncia a supplenza conferita nei casi previsti dall’art.7, comma 9 del Regolamento (è il caso della chiamata tramite la consultazione delle graduatorie delle scuole viciniori) quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, non si applica la sanzione di cui all’art.8, comma 1, lett. b, punto 1 del Regolamento, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza.

4. Per le candidature tramite MAD sono applicate le stesse sanzioni delle graduatorie?

La Nota ha introdotto una novità:

eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti a disposizione non inseriti in graduatoria (c.d. MAD) sono soggetti agli stessi criteri e vincoli previsti dal Regolamento.

Perciò sono le stesse sanzioni spiegate nella FAQ numero 1 relativa alle graduatorie di istituto. Evita di abbandonare il servizio eccetto nel caso di un legittimo passaggio da una supplenza all’altra, perché non potresti più insegnare in nessuna scuola per l’intero anno scolastico.

5. Posso mandare le MAD per il sostegno? 

La nuova nota ministeriale ribadisce che:

  • chi è specializzato e inserito nelle graduatorie per il sostegno: non può inviare le MAD per il sostegno (ma non ha vincoli per il posto comune);
  • chi è specializzato e non è nelle graduatorie per il sostegno (perché non ha inserito il titolo di specializzazione): può inviare la disponibilità per il sostegno per una sola provincia da dichiarare nell’istanza;
  • chi non è specializzato: può inviare la disponibilità per il sostegno per una sola provincia da dichiarare nell’istanza.

Chi può candidarsi per il sostegno tramite MAD può inserire questa dicitura nell’istanza: Privo/in possesso di titoli di specializzazione sul sostegno, disponibile ad accettare incarichi per posti di sostegno nella sola provincia di..

È necessario indicare la scelta della provincia altrimenti la disponibilità dovrà essere considerata dalla scuola non valida perché la normativa afferma la necessità di dichiarare la scelta nell’istanza.

6. Sono inserito nelle graduatorie di istituto posso inviare le MAD per posto comune in altre province? Come funziona il punteggio?

La nota MIUR Prot. n. AOODGPER 1027 del 28 gennaio 2009 ha precisato:

La presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente. E che qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a. s. essere cumulativamente valutati.

Attenzione alle parole “ove ciò sia avvenuto”, se non fosse possibile non ci sarebbero. Inoltre ricorda che vale il servizio svolto in una sola provincia per anno scolastico.

7. Posso completare una supplenza part-time in un’altra provincia diversa rispetto a quella in cui sto già lavorando?

No, infatti l’art. 4 del Regolamento afferma:

L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Sono davvero tanti i quesiti che ogni giorno i docenti o aspiranti tali propongono nei Social: annunci incontri a catania, dedicata ai docenti in GAE.

di Lucia Santarcangelo

Ti ricordiamo che, per inviare la tua domanda di messa a disposizione, puoi usare il portale bacheca incontri salerno: l’unica piattaforma sicura – con invio tramite PEC – veloce e facile da usare. https://www.lavorareascuola.it/trovare-uomo-dopo-separazione/

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