Supplenze graduatorie di istituto, abbandono e punteggio

In merito alla questione relativa alle graduatorie di istituto, il tema delle sanzioni per mancata accettazione supplenza, mancata presa di servizio e abbandono è sempre molto discusso. Soprattutto per quel che riguarda il punteggio.
Le sanzioni
Sono previste specifiche sanzioni per mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, relativamente alle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto. Nello specifico sono:
- la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Le sanzioni:
- si applicano solo per l’anno scolastico in corso;
- non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Il punteggio
La legge prevede che l’abbandono del servizio non consente al docente interessato di conseguire altre supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento in cui risulta inserito.
Ciò comporta che l’eventuale punteggio conseguito viene mantenuto dal docente, considerato che il regolamento non prevede che non venga valutato. Ne deriva che al prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto, il punteggio maturato sarà valutato.
Il punteggio è calcolato con punti 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.