Supplenze 2018-2019: le risposte alle domande più frequenti – seconda parte

supplenze-faq

In questo secondo articolo continuiamo a rispondere alle domande più frequenti sui social sul tema delle supplenze 2018-2019.

Dopo esserci occupati dei docenti in graduatorie di circolo e di istituto e dei candidati tramite MAD https://www.lavorareascuola.it/milf-incontri-bari/, parliamo degli insegnanti in graduatorie ad esaurimento.

Le domande dei docenti inseriti nelle GAE

1. Non posso presenziare alle assegnazioni delle supplenze di competenza degli Uffici territoriali e di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole, perciò posso delegare qualcuno?

Sì, l’istituto della delega è disciplinato dall’art. 3 comma 2 del Regolamento adottato con D. M. n. 131 del 13 giugno 2007 ed è valida per entrambe le fasi. Infatti il succitato articolo specifica:

Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione  Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.

2. Quali sono le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze? 

Le sanzioni per supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento sono disciplinate dall’art. 8 del succitato Regolamento e sono:

  • La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento“.

Per esempio se rifiuto una proposta di assunzione o mi assento per la convocazione di una supplenza per la A-12 ma non per la A-11, perdo la possibilità di ricevere altre convocazioni tramite GAE solo per la A-12 e non per la A-11.

  • “La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento“.

Per esempio se non prendo servizio dopo aver accettato l’assegnazione di una supplenza per la A-12 (anche tramite la sola delega) ma non per la A-11, perdo la possibilità di ricevere altre convocazioni tramite tutte le graduatorie solo per la A-12 e non per la A-11.

  • L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento“.

Questa sanzione ha delle conseguenze più gravi. Per esempio se abbandono una supplenza ottenuta tramite GAE sulla A-12 perdo la possibilità di lavorare su tutte le graduatorie e per tutti gli insegnamenti, compresa la A-11.

Tutte le sanzioni valgono solo per l’anno scolastico in corso.

3. Posso lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto?

Sì, ma solo se la supplenza proviene dalle GAE e prima della stipula del contratto. Quindi non ci sono sanzioni solo se non hai firmato la presa di servizio. Questa regola vale solo per le GAE e non per le graduatorie di circolo e di istituto.

4. Posso lasciare uno spezzone per un posto intero sino al 30 giugno/31 agosto?

Vale la succitata regola, solo se la supplenza proviene dalle GAE e prima della stipula del contratto “purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi” in questo caso sarà possibile solo completare l’orario.

di Lucia Santarcangelo

Ti è piaciuto il nostro articolo?

Per continuare a rimanere aggiornato su tutte le novità del mondo del lavoro nelle scuole, iscriviti alla nostra https://www.lavorareascuola.it/cercare-donna/.




Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.