Supplenze 2018-2019: 10 risposte sul completamento dell’orario

Numerosi docenti hanno preso servizio nelle scuole. Molti hanno accettato “spezzoni”, ossia cattedre non complete, pur di maturare il punteggio e si chiedono se è possibile accettare altri incarichi al fine di ottenere una retribuzione più elevata.
L’articolo 4 del D. M. 131/07contenente le istruzioni per il Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico è un documento importante che chiarisce numerosi dubbi.
Vediamo nel dettaglio quali, tramite le domande più comuni nei Social.
1. Il completamento dell’orario è un diritto del docente?
No, il completamento è una “possibilità” e non un “diritto” del docente poiché è necessario innanzitutto salvaguardare “in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”.
Non sarà quindi possibile completare spezzando un posto di sostegno con rapporto 1/1 o una cattedra relativa a una materia che può essere insegnata da un solo docente (non possono esserci due docenti nella stessa classe per la stessa disciplina).
2. Ho ricevuto una proposta per una cattedra intera, posso accettare solo alcune ore?
La normativa precisa: tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità.
Tale soluzione non si realizza facilmente poiché è necessario che gli orari fra i due incarichi non coincidano. Con gli orari definitivi è difficile attuare delle modifiche poiché l’intreccio degli orari è il risultato di un lungo lavoro organizzativo.
3. La scuola si rifiuta di frazionare la cattedra: posso lasciare lo spezzone per la supplenza con cattedra intera?
È possibile lasciare una supplenza per un’altra solo se si rientra in questo caso:
Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
Per i docenti inclusi nelle Graduatorie d’istituto e assunti tramite MAD non è possibile:
- Lasciare uno spezzone su supplenza breve per una cattedra completa su supplenza breve;
- Lasciare uno spezzone su supplenza annuale (dal termine delle lezioni in poi) per una cattedra completa su supplenza annuale.
Ma è possibile:
- Lasciare uno spezzone/cattedra completa su supplenza breve per uno spezzone/cattedra completa su supplenza annuale.
4. Ci sono limiti sul numero massimo di scuole e di comuni?
Il limite massimo è di tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Occorre avere il tempo materiale necessario per poter spostarsi da una sede scolastica all’altra, se nella stessa giornata è previsto il servizio in entrambe le scuole.
5. Posso lavorare contemporaneamente presso una scuola pubblica e paritaria?
Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni riportate nelle precedenti faq, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
6. È possibile completare lavorando contemporaneamente in due province diverse?
Il completamento d’orario deve svolgersi esclusivamente nell’ambito di una sola provincia.
Non è mai possibile lavorare contemporaneamente in due province diverse, neanche in questi casi:
- supplenza tramite GI/ GAE nella provincia x e supplenza tramite MAD nella provincia y;
- supplenza in una scuola statale nella provincia x e supplenza in una scuola privata/paritaria nella provincia y.
7. Esiste un limite sull’orario massimo consentito?
Sì, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, cioè:
- 25 ore per la scuola dell’infanzia;
- 24 per la scuola primaria;
- 18 per la secondaria di primo e secondo grado.
Di norma non è possibile superare l’orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento. Tale limite di orario deve essere rispettato anche nel caso di completamento tra scuola privata e scuola pubblica.
È possibile superare l’orario obbligatorio per il grado di scuola di riferimento solo se al docente sono state attribuite delle ore eccedenti (https://www.lavorareascuola.it/donna-sola-cerca-uomo-a-roma/).
8. È possibile completare lavorando per due ordini scolastici diversi (infanzia, primaria e secondaria)?
Non è possibile lavorare per due o più ordini scolastici diversi, infatti la normativa precisa:
Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.
Essendo l’orario settimanale diverso fra i diversi ordini scolastici, non è possibile.
In sintesi:
- È possibile lavorare contemporaneamente per diverse tipologie di posti (comune, sostegno, potenziamento, ecc.) nello stesso ordine scolastico (secondaria di primo e secondo grado, oppure primaria, oppure infanzia).
- Non è possibile lavorare contemporaneamente in ordini scolastici diversi (infanzia e primaria, infanzia e secondaria, primaria e secondaria).
9. È possibile completare lavorando nella secondaria, sia di primo e sia di secondo grado)?
È possibile lavorando per due gradi diversi, perché l’orario di insegnamento previsto per il personale docente fra la secondaria di primo e secondo grado non cambia, è sempre di 18 ore settimanali.
10. È possibile lavorare contemporaneamente per diverse classi di concorso?
Se rientrano nello stesso ordine scolastico (es. italiano per la secondaria di primo e secondo grado e sostegno nello stesso ordine) sì.
Dal punto di vista del punteggio il docente può scegliere per quale classe concorso far valutare il servizio come punteggio pieno, per le altre classi di concorso matura al 50% per la graduatoria di terza fascia.
di Lucia Santarcangelo