Supplenze Personale ATA: come regolarsi in caso di secondo lavoro
Spesso i supplenti ATA hanno necessità di conciliare i loro impegni con un rapporto di lavoro presso privati.
In linea generale è bene specificare che non è possibile spezzare l’orario di una supplenza per motivi personali o per motivi di lavoro privato, ma solo per completamento orario, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430.
Sottoscrizione del contratto e altri rapporti di lavoro
La sottoscrizione di un contratto a scuola, sia per assunzione in ruolo che per supplenza, presuppone la libertà da precedenti rapporti di lavoro. Quando si sottoscrive un contratto, infatti, sorge il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.).
Ciò presuppone che il soggetto sia libero da situazioni ostative per sottoscrivere il contratto di assunzione. Quindi che non abbia precedenti rapporti di impiego, pubblici o privati.
L’incompatibilità del personale della scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Il part-time
Una deroga a tali incompatibilità, salvo dei casi eccezionali (esempio imprenditore), è prevista per il personale in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
La legge prevede che al personale in part time interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa Amministrazione.
In caso di assunzione di altro lavoro, o variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, è necessario comunicarlo al dirigente scolastico entro 15 giorni.