Specializzazione per il sostegno: ecco i dettagli tecnici

scrivania di docente che inizia il percorso di specializzazione per il sostegno

Come noto è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 92 del 8 febbraio 2019, concernente le procedure per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno. 

Il decreto

Il decreto ministeriale riguarda i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria, nonché della scuola secondaria di I e II grado.

I percorsi saranno attivati dalle Università (anche tra loro convenzionate), nel limite dei posti autorizzati per ciascun ateneo con successivo decreto ministeriale.

I dettagli

Diamo di seguito dei dettagli tecnici previsti dal decreto stesso: 

  • Sappiamo che gli insegnanti tecnico pratici possono accedere ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno con il diploma,  ma si tratta di una di una fase transitoria, infatti a partire dai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/25 sarà richiesto anche agli insegnanti tecnico pratici il possesso della laurea (triennale), congiunta ai 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 
  • I percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell’anno accademico di riferimento; 
  • I docenti ammessi ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, hanno l’obbligo di frequenza: le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste; 
  • I docenti già specializzati sul sostegno, qualora superassero le prove di accesso e si collocassero utilmente nella graduatoria di merito per l’acquisizione di un ulteriore titolo di specializzazione per altro ordine/grado di istruzione, seguiranno dei percorsi abbreviati che saranno predisposti dagli atenei; 
  • I predetti percorsi abbreviati saranno seguiti anche dagli ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, ovvero coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
    – 
    abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
    – siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
    – siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
  • Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C del decreto del 30 settembre 2011.

di Fabiola Ortolano

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