Legge e scuola: Separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
Questa settimana il Prof. Avv. Vincenzo Filiberti ci parla delle disposizioni in materia di Separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
Diritti e doveri dei genitori
Con cerco ragazza in affitto il M.I.U.R. si è coordinato con la https://www.lavorareascuola.it/donne-ucraine-a-salerno/ che detta disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, dettando importanti prescrizioni, puntualizzate anche dalla giurisprudenza di merito.
In particolare si è stabilita la parità dei diritti-doveri di entrambi i genitori nell’istruire ed educare la prole (c. di “principio della bigenitorialità”), indipendentemente dalla crisi dell’istituzione della famiglia, che si trova a monte. Infatti l’eventuale separazione dei coniugi con conseguente divorzio e relativi provvedimenti del giudice non può e non deve inficiare il suddetto diritto-dovere in quanto il minore ha il diritto che entrambi i genitori lo seguano nella sua carriera scolastica e siano partecipi dei suoi successi ed insuccessi.
Da questo punto di vista nessun provvedimento, neppure giudiziale, a meno che non sia dettato da superiori principi di ordine costituzionale (salute, sicurezza, ecc…) può impedire ad uno dei due genitori di adempire al proprio diritto-dovere.
Le disposizioni per la scuola
Per questo il M.I.U.R. con la nota di cui sopra ha permesso che entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione giuridica in cui versano tra di loro e nei confronti dei figli, possono accedere ai colloqui coi docenti e, quindi, ai documenti scolastici di loro interesse, in primis la pagella e, quindi, laddove esiste, al registro elettronico ed a tutte le modalità di comunicazione on-line scuola-famiglia.
Certo la particolare natura e delicatezza delle suddette situazioni impone all’istituzione scolastica ed in primis al Dirigente ed ai membri del Consiglio di classe una particolare strategia per l’approccio ad una situazione così problematica. Di conseguenza sarà consigliabile evitare di convocare contemporaneamente entrambi i genitori separati/divorziati o non conviventi, preferendo soluzioni separate o, comunque, cercando di evitare in ogni modo soprattutto confronti con loro e tra di loro, specie se in presenza del minore.
D’altra parte l’istituzione scolastica deve mantenere una posizione neutrale, cercando di evitare di entrare nel discorso della crisi
matrimoniale e del fallimento del loro progetto di vita, al contrario sollevando indicazioni relative al progetto di vita per l’alunno e cercando di convincere i genitori ad attenersi alle loro responsabilità e, pertanto, di agevolare il cammino scolastico del minore, cooperando con l’istituzione scolastica a ciò preposta.
La sintetica nota qui riassunta, in definitiva, va letta e, soprattutto, interpretata nel modo sopradetto ed è per questo che n’è stata fornita la presente chiave di lettura ed interpretazione.
a cura del Prof. Avv. Vincenzo Filiberti