Scuola: riscaldamenti accesi dal 22 ottobre. Le regole previste dal Decreto

Firmato il decreto contro il caro energia: negli edifici scolastici impianti di riscaldamento accesi dal 22 ottobre in poi. La temperatura si abbassa da 20 a 19 gradi. Due settimane in meno e riduzione delle ore giornaliere per gli impianti di riscaldamento. Esclusi gli asili.

Vediamo in dettaglio le regole previste dal nuovo decreto.

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Crisi energetica e riscaldamento: le regole previste dal Decreto

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

“Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”, annuncia il MiTe.

Le riduzioni previste dal Piano Nazionale non sono valide per le scuole materne e gli asili nido, per gli edifici adibiti a luoghi di cura, piscine, saune e assimilabili e per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che per quelli che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Per consentire a tutti di comprendere le nuove disposizioni, l’Enea pubblicherà a breve un vademecum con tutte le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura.

Le zone climatiche

L’Italia è suddivisa in 6 zone climatiche, il decreto pertanto rimodula i tempi in base a 6 fasce a seconda delle condizioni climatiche del territorio:

  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

Il decreto tuttavia prevede una forma di flessibilità per i Comuni: “In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.

 

 

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