Il diritto allo sciopero per i lavoratori della scuola
La norma fondamentale che regola il diritto allo sciopero per la scuola è la legge 146/1990, a questa va affiancata anche la legge 83/2000.
I servizi pubblici essenziali
La scuola è considerata tra i servizi pubblici essenziali, per questo alcune prestazioni devono essere comunque garantite anche in caso di sciopero. Vediamo, quindi, quali sono i servizi minimi che non possono essere sospesi, nemmeno in caso di sciopero: lo svolgimento degli esami, degli scrutini finali e degli esami di idoneità; gli adempimenti da parte degli uffici di segreteria della scuola per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni; la vigilanza sui minori durante la refezione, quando non sia possibile prevedere una adeguata sostituzione del servizio.
Esistono, poi, alcuni servizi minimi che devono essere garantiti i quali riguardano, tuttavia, solo alcune particolari istituzioni scolastiche: la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature nei casi in cui l’interruzione del funzionamento possa recare danno alle persone o gli apparecchi stessi; la vigilanza degli allievi nei convitti nelle ore notturne, chiaramente questo servizio è offerto solo dalle scuole che hanno annesso un convitto; la cura del bestiame delle aziende agrarie per quel tipo di scuola, per esempio l’Istituto Agrario, che comprende tale tipo di azienda; la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti tossici.
Personale ATA e docente
Da come si evince dall’elenco di cui sopra delle prestazioni che non possono essere interrotte, le categorie coinvolte in una eventuale precettazione sono quelle del personale educativo e del personale ATA; la legge, infatti, non prevede limitazioni, in caso di sciopero, per il personale docente impegnato in classe. I criteri per l’individuazione del personale da contingentare, affinché siano garantiti i servizi minimi, sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
Le norme sullo sciopero
Le organizzazioni sindacali devono comunicare la data e la durata dello sciopero con un preavviso di almeno 15 giorni. L’amministrazione è tenuta a trasmettere tutte le notizie sullo sciopero, assicurandosi che venga data all’utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva.
Per quanto concerne la durata dello sciopero, quest’ultimo non può superare i due giorni consecutivi per ciascun ordine e grado di scuola (da sfatare, quindi, l’idea di uno sciopero ad oltranza, poiché illegittimo). Inoltre, nel corso del singolo anno scolastico, non possono essere superati i limiti di 40 ore individuali nella scuola materna ed elementare e di 60 ore individuali per tutti gli altri ordini e gradi di scuola. Esiste poi la possibilità di proclamare scioperi brevi: questi possono essere effettuati nella prima o nell’ultima ora di lezione, o di servizio o di ciascun turno.
In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico invita i dipendenti a comunicare l’adesione o meno alla protesta; è bene precisare che la comunicazione è volontaria, non essendovi nessun obbligo da parte del lavoratore di dichiarare in anticipo la propria volontà di scioperare, tuttavia, se il lavoratore sceglie di farlo, comunicando la non adesione allo sciopero, quest’ultima non può essere revocata.
Infine, il giorno dello sciopero il dirigente può convocare alla prima ora il personale non scioperante, in servizio in quel giorno, ed organizzare le attività nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente nelle classi di sua competenza: questa norma, pertanto, vieta la possibilità di prestare ore eccedenti per la sostituzione del collega assente al docente che non ha aderito allo sciopero.
Fabiola Ortolano