Legge e scuola: il ruolo del docente e la legge “anticorruzione”
Questa settimana il Prof. Avv. Vincenzo Filiberti ci parla della legge n.190/2012, un argomento legislativo che tocca la figura del docente da vicino.
L’insegnante come funzionario della PA
Il tema che si pone all’attenzione con la legge in esame, famosa anche con il nome di anticorruzione, esula un po’ dalla tematica scolastica in senso stretto, per affrontare il più specifico campo dei diritti-doveri del funzionario della Pubblica Amministrazione, in questo caso l’insegnante.
L’insegnante – usando questo termine in senso lato per dipendente del M.I.U.R. – ha, tra i suoi doveri, quello di non poter svolgere, neppure in maniera indiretta, attività economica, professionale o partecipativa di sistema aziendale, che possa, anche in forma molto lata, venire in contrasto con la propria specifica attività, per la quale appunto è stato assunto. In caso contrario, infatti, si potrebbe configurare un’ipotesi di danno erariale, cioè di danno economico nei confronti dello Stato, con successiva ed eventuale richiesta di risarcimento del danno da parte della magistratura contabile.
L’attività volontaria del docente
A questo principio generale sono ammesse poche, specifiche e ben definite eccezioni, stabilite dalla norma, ma il tema che qui preme
affrontare, e che è stato oggetto dell’attenzione della magistratura contabile appunto, è quello dell’insegnante che svolga attività volontaria, ossia senza alcuna forma di ricompensa economica. Questo caso, infatti, è abbastanza comune perché si ritiene
(erroneamente) che svolgere attività gratuita e/o volontaria, all’interno di enti o associazioni, con o senza fini di lucro, non comporti
alcuna violazione di questo dovere; diversamente, invece, la legge stabilisce che solo per la partecipazione a partiti o sindacati non sia necessaria alcuna comunicazione e/o autorizzazione. Per tutti gli altri casi è necessario esaminare in concreto se ci possa essere un conflitto con l’attività dell’insegnamento a cui il funzionario è preposto, e per tale motivo è comunque necessario una qualche forma di pubblicità-notizia nei confronti della Pubblica Amministrazione (ossia una comunicazione esplicativa in qualsiasi forma redatta).
Sul tema la magistratura contabile ha sollevato da responsabilità da danno erariale in tutti quei casi in cui ciò sia avvenuto, non avvalorando di conseguenza quelle tesi secondo cui la gratuità della prestazione extra sia di per sé condizione necessaria e sufficiente per immunizzarsi automaticamente da eventuali richieste e provvedimenti sanzionatori.
Ad ogni modo questa tematica è in continuo aggiornamento, anche e soprattutto a causa delle gravi e rilevanti novità che, non si sa quanto scientemente, sono state apportate dalla legge n. 107/2015, specie in tema di chiamata diretta, su cui più ampiamente ci si soffermerà prossimamente.
a cura del Prof. Avv. Vincenzo Filiberti