Rinuncia alla supplenza: tutte le sanzioni che si rischiano

Una delle emergenze maggiori che il mondo scuola si trova a dover fronteggiare in questo periodo di pandemia è certamente costituito dall’alta percentuale di rinuncia di supplenze da parte dei Docenti, che si può manifestare anche con la mancata accettazione o l’abbandono dell’incarico di supplenza.
In questi casi, è possibile anche che si verifichi la possibilità di essere soggetti a delle sanzioni.
Si tratta di sanzioni commisurate alla graduatoria di riferimento per le convocazioni, quindi per graduatorie a esaurimento (GAE), graduatorie provinciali (GPS) o graduatorie d’istituto.
Un docente che dovesse decidere di rinunciare alla supplenza, con mancata accettazione o abbandono appartenendo a GAE o GPS, incorrerebbe nella perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie a esaurimento e provinciali per lo stesso tipo di insegnamento.
In caso di mancata presa in servizio in seguito al sì alla nomina, perderebbe il diritto di ottenere ulteriori supplenze per lo stesso insegnamento sia sulla base delle GAE che sulla base delle GPS. Infine in caso di abbandono del servizio, il docente non potrebbe più ottenere supplenze, sia dalle GAE e dalle GPS che dalle graduatorie d’istituto.
Per i docenti inseriti in graduatorie di istituto, la rinuncia comporta la perdita di posizioni, finendo in coda alla graduatoria di terza fascia.
In caso di mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione, si perde la possibilità di conseguire supplenze future. Invece in caso di abbandono non si viene più convocati.