Legge n. 107/2015: riforma della scuola e potenziamento

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Continua l’approfondimento del Prof. Avv. Filiberti sul tema della riforma scolastica: in questo articolo ci soffermeremo sul concetto di potenziamento, contenuto nella Legge.

Organico potenziato e posti di lavoro

Tra le novità più rilevanti della legge n. 107/2015 c’è la creazione del cosiddetto organico potenziato, la cui creazione ufficialmente avrebbe dovuto servire a “potenziare” appunto l’offerta formativa, mettendo a disposizione degli istituti scolastici e, quindi, degli alunni, una vasta gamma di professionalità e specializzazioni, da impiegarsi in progetti formativi ed educativi, oltre che in sportelli ed in attività di recupero.

Di fatto, però, era necessario creare nuovi posti di lavoro per i neoassunti, in omaggio a quanto detto nel precedente articolo, ma la situazione non è andata così purtroppo: la fretta che ha caratterizzato il legislatore per l’entrata in vigore di questa legge ha fatto sì che nell’anno scolastico 2015/16 questi neoassunti sul potenziato hanno per lo più svolto l’attività di “tappabuchi”, ossia supplenze al 100%, anche perché c’era e c’è tuttora la necessità di una qualche compensazione da un punto di vista economico, ai danni dei docenti a tempo determinato.

Gli ultimi sviluppi

Nei due anni scolastici seguenti, vale a dire il 2016/17 e quello in corso, la situazione non è granchè migliorata, dato che questi posti prima sono andati a soddisfare le necessità della mobilità, prima ordinaria poi straordinaria, per poi sfociare nel cosiddetto organico dell’autonomia, cioè la possibilità che sia il dirigente scolastico ad inserire un docente sul potenziamento.

A questo punto si deve decidere se questa esperienza vada continuata o, come da più parti si sostiene, vada eliminata col progressivo assorbimento delle suddette figure professionali nell’organico di diritto; in questo caso ci si addentra però in un campo più politico che giuridico, ma non vi è dubbio che, anche giuridicamente, ci sono gravi problemi al momento ancora non sanati.

Infatti non si può essere costretti ad accettare un posto di ruolo nel potenziamento, perché non esiste, ed al momento è solo una necessità del dirigente a cui “volontariamente” il docente può o meno aderire, ma questo va contro i principi costituzionali della certezza del diritto ed anche del buon andamento della Pubblica Amministrazione, per cui sarebbe opportuno appunto un’istituzione giuridica di questo ruolo, con un concorso o specializzazione ad hoc, anche perché ideare e seguire un progetto didattico annuale richiede competenze e conoscenze specifiche, così come gestire uno sportello didattico per il recupero di ragazzi “difficili”, lasciando le supplenze a chi si deve formare come insegnante.

È da precisare, però, che, al momento, si tratta solo di un auspicio anche se suffragato dalla necessità di apportare dei correttivi giuridici all’attuale normativa, rimessa alla buona volontà del futuro legislatore.

a cura del Prof. Avv. Vincenzo Filiberti

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