A cosa serve la Ricostruzione di Carriera e come va fatta
I precari della scuola hanno ottenuto quest’anno un importante risultato, la possibilità di equiparare il lavoro a termine a quello a tempo indeterminato. Questo è possibile attraverso la Ricostruzione di Carriera: vediamo come fare e qual è l’obiettivo.
Cos’è la Ricostruzione di Carriera
Questo documento può essere redatto da docenti e personale ATA con pre-ruolo riconoscibile ai fini dell’avanzamento di carriera, per ottenere il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato. Si tratta di una procedura a cui si può accedere solo quando si lavora in un regime a tempo indeterminato, quindi superato il periodo di prova per gli ATA e l’anno di prova per i docenti.
Ciò permette di vedersi riconosciuti:
- l’anzianità di servizio maturata con i contratti a termine
- il conseguente inquadramento nella fascia stipendiale maturata
- il pagamento delle differenze retributive tra il trattamento percepito negli anni e quello che sarebbe invece spettato per anzianità.
Un nuovo orientamento giuridico
Alla base di questa importante conquista c’è una nuova visione: finora, infatti, c’era sempre stato un riconoscimento parziale del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ora si afferma il cosiddetto principio di non discriminazione.
Si stabilisce quindi che i lavoratori a tempo determinato non possono essere percepiti diversamente da quelli con contratti a tempo indeterminato, e che i criteri per il calcolo dell’anzianità di servizio devono essere uguali per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto.
Come si fa la domanda
La domanda di ricostruzione di carriera deve essere redatta su carta semplice e presentata alla scuola in cui si presta servizio a tempo indeterminato, dopo aver superato il periodo di prova.
Il periodo di presentazione della domanda va dal 1 Settembre al 31 Dicembre dell’anno scolastico. Entro il 28 Febbraio, poi, il Miur comunica al Mef i dati raccolti. Il diritto alla ricostruzione è soggetto a prescrizione decennale, mentre invece il diritto alla riscossione degli arretrati si prescrive in cinque anni, a partire dalla data utile per chiedere la ricostruzione.
Nella domanda vanno dichiarati tutti i servizi valutabili: non venendo più rilasciati i certificati di servizio dalle scuole, la dichiarazione appare sostitutiva. In breve, bisogna riportare quanto già dichiarato anche all’assunzione. Ad esempio:
- i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia);
- il servizio di leva, in corso fino al 31 gennaio 1987 o successivamente. Se precedente alla data indicata vale solo se è coperto da nomina;
- il servizio civile, sostitutivo di quello militare
- i servizi, nelle scuole dell’infanzia e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria;
- i servizi prestati nelle scuole primarie parificate fino al 31 agosto 2008 e nelle scuole secondarie pareggiate;
- i servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.
Non sono riconosciuti invece i servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute.
La scuola, una volta ricevuta la domanda e controllato il servizio, la inserisce nel SIDI: al termine della procedura, verrà fuori il Decreto di Ricostruzione di carriera. Questo documento andrà a finire alla Ragioneria Provinciale del Tesoro, per ulteriori controlli.
Alla scuola viene dato un termine di 30 giorni dalla data di protocollo della domanda per inserire i dati, ma per avere il decreto definitivo e gli arretrati, dopo la registrazione della Ragioneria dello Stato, i tempi sono molto più lunghi.
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