Abilitazione all’estero: come avere il riconoscimento dal MIUR

Al rientro da un percorso abilitante all’estero è necessario far sì che il titolo venga riconosciuto in Italia per esercitare la professione. Vediamo come.

Cosa ti serve

Il MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica è il soggetto a cui chiedere la ratifica dell’abilitazione all’insegnamento all’estero per entrare in una scuola del nostro Paese.
Il riconoscimento può riguardare:
– Titoli conseguiti nei Paesi UE (cfr. informativa della procedura)
– Titoli conseguiti in Paesi non comunitari (cfr. informativa della procedura)
Per i secondi la procedura è leggermente più complessa.

Per presentare la domanda di riconoscimento bisogna utilizzare i due modelli:

Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione, ma esclusivamente a mezzo posta.

 

La richiesta può essere avanzata, secondo la direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, per questi ruoli:
– docente di scuola dell’infanzia;
– docente di scuola primaria
– docente di scuola secondaria di primo grado
– docente di scuola secondaria superiore

Quando è consentito il riconoscimento

Ovviamente il primo requisito è che il docente deve essere legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo, ma condizione fondamentale è che tali insegnamenti devono trovare corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Se non ci fosse completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, la Direzione Generale del MIUR richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento all’interno di istituzioni scolastiche italiane.

 

Per avere chiarimenti o chiedere una consulenza, puoi usare il nostro spazio Chiedilo all’esperto!

 

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