Concorso docenti secondaria: le caratteristiche delle prove scritte
I candidati interessati ad accedere ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado dovranno sostenere due prove scritte del concorso per posti comuni. Lo prevede il D.lgs. n. 59/2017.
A queste prove possono accedere coloro i quali hanno i requisiti “ordinari” e coloro i quali non sono tenuti a possedere i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Docenti con 3 annualità di servizio
Possono partecipare al concorso con la sola laurea per una delle classi di concorso per le quali hanno un anno di servizio, i docenti con 3 annualità di servizio, anche non continuativo, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Per loro quindi non sussiste il requisito dei 24 Cfu.
Le due prove scritte da superare
- La prima prova scritta è formulata in modo da poter valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle discipline inerenti la classe di concorso.
Per coloro i quali si candidano per le classi di concorso che riguardano le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta.
Per superare la prima prova scritta i candidati devono conseguire il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
- La seconda prova scritta è invece pensata per valutare il grado di conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.
Per superare la seconda prova scritta i candidati devono conseguire il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.
Prove uguali per tutti i candidati
Non esiste infatti alcuna distinzione riservata ai docenti con tre annualità di servizio. Al momento, il decreto prevede che le prove per questi candidati siano le stesse degli altri aspiranti docenti.
Ciò vale anche per la necessità di sostenere la seconda prova scritta. Il dubbio nasce in virtù del fatto che i docenti con tre annualità di servizio sono esonerati dal conseguimento dei 24 CFU.
Il decreto non prevede alcuna distinzione, per cui le prove sono per tutti uguali e i docenti esonerati dai 24 CFU devono svolgere sia la prima che la seconda prova scritta.
L’unica distinzione riguarda l’esonero dal conseguire i 24 CFU come titolo di accesso. Niente esonero per quel che riguarda le materie oggetto dei 24 CFU.
In questo modo si ottiene uno standard professionale unico per tutti i docenti. E infatti concorso e successivo anno di prova e formazione saranno uguali per tutti i candidati.