Privacy e PA: cosa può essere pubblicato sul sito della scuola

Privacy e PA: il Garante per la protezione dei dati personali (GTDP) ha espressohttps://www.lavorareascuola.it/agenzia-matrimoniale-per-separati/ favorevole ad ANAC su 14 quattordici schemi standard di pubblicazione che dettano le regole che le PA devono seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza online.

Privacy e PA: il Parere del Garante

Per garantire la riservatezza degli interessati ed evitare il rischio di eventuali sanzioni per violazione della normativa privacy, le PA dovranno limitarsi, fra l’altro, a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi siti web solo dati necessari (il numero di telefono, l’indirizzo email e pec dell’ufficio) e non i dati del dipendente, cui il cittadino può rivolgersi per richieste all’amministrazione.

Informazioni inerenti gli esiti dei concorsi pubblici

In base a quanto previsto dal principio di minimizzazione dei dati, con riferimento alla pubblicazione dei dati dei soggetti vincitori di concorsi pubblici (e degli idonei vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria) si possono pubblicare il nome e cognome, ed eventualmente la data di nascita (ad esempio, in caso di omonimia), nonché la posizione in graduatoria.

Dati riguardanti i pagamenti e la distribuzione di premi al personale

Nella pubblicazione dei dati riguardanti i pagamenti, le PA dovranno oscurare i dati identificativi dei destinatari di benefici economici inferiori a mille euro nell’anno solare.
In ogni caso devono essere del tutto omessi  i nominativi e i dati identificativi di persone fisiche destinatarie di benefici economici (es. benefici a soggetti deboli oppure altre forme di pagamenti quali risarcimenti danni, rimborsi, transazioni, ecc) e se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Nel caso di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, le PA devono evitare di pubblicare dati troppo dettagliati che possano identificare il dipendente e l’ammontare del premio erogato (o non erogato) a suo favore. Potranno invece pubblicare i dati riferiti all’ammontare complessivo dei premi stanziati e all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

Il Garante invita, inoltre, a valutare l’opportunità di prevedere un periodo transitorio per consentire alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali.

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