Personale ATA: tutte le novità sulle supplenze

personale ata di supplenza a lavoro

Novità in vista per quel che concerne le supplenze del personale ATA. Lo ha stabilito un confronto tra sindacati e Ministero in cui si è discusso della circolare specifica, che sarà pubblicata a breve.

La FLCGIL ha spiegato che la Circolare operativa del MIUR per le istruzioni annuali sulle supplenze ATA va verso una conferma per sommi capi dei contenuti di quella dell’anno scolastico passato. Ma da parte delle Organizzazioni sindacali sono comunque state avanzate alcune richieste di modifica.

Rinuncia alla supplenza

Innanzitutto si potrà lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto e, prima della stipula del contratto, sarà possibile rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. Questo a patto che nel momento della convocazione non ci siano cattedre o posti interi. Resta possibile completare l’orario anche attraverso il frazionamento di posti interi.

Accettare la nomina

Le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione. All’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…).

La proroga

È confermato il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei docenti, che resta valido anche per il personale ATA.

La priorità nella scelta della sede

La priorità nella scelta della sede (L. 104 artt. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore), nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31 agosto e così via.

La priorità prevista dall’art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere, e solo nel caso non vi siano posti per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.

La quota del 50% va calcolata solo sui posti interi (sia al 30 giugno che al 31 agosto) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.

Le supplenze brevi

Per quel che riguarda i vincoli sul conferimento delle supplenze brevi, restano valide le due note ministeriali (2116/2015 e 10073/2016) che forniscono indicazioni ai Dirigenti scolastici per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali.

Resta anche valida la norma secondo cui le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Non è possibile effettuare nomine a tempo determinato sulla dotazione organica aggiuntiva degli ex co.co.co.

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