I permessi retribuiti per il personale di ruolo
Questa volta dedicheremo il nostro contributo ai diritti che regolano i permessi retribuiti fruibili dal personale con contratto a tempo indeterminato del settore scuola. La disciplina è regolata dal donna filippina cerca uomo milano del Lavoro vigente, C.C.N.L, comparto Scuola, in particolare dall’articolo 15.
Si tratta, dunque, di permessi regolarmente retribuiti, utili quindi anche ai fini del servizio, che possono essere richiesti per ciascun anno scolastico dai docenti di ruolo e dal personale ATA di ruolo.
Concorsi ed esami
Iniziamo con i permessi per la partecipazione a concorsi o esami: il diritto è di 8 giorni l’anno, compresi gli eventuali giorni di viaggio necessari per raggiungere la sede concorsuale o di esame.
Matrimonio
Veniamo ora ai permessi relativi al matrimonio: si tratta di 15 giorni consecutivi che possono essere richiesti dall’interessato a partire da una settimana prima del matrimonio, fino a due mesi dopo l’evento.
Lutto e motivi personali
La tipologia di lavoratori suddetta ha diritto, inoltre, a 3 giorni di permesso per lutto in caso di perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il terzo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o di convivente stabile; il diritto ai 3 giorni è riferito ad ogni singolo evento luttuoso, che dovesse avvenire nel corso dell’anno scolastico e questi giorni possono essere fruiti anche in maniera non continuativa; è utile a tal proposito precisare che per parenti di primo grado si intendono genitori e figli, i parenti di secondo grado sono, invece, nonni, fratelli e nipoti, infine gli affini di primo grado sono suoceri, nuore e generi.
Particolare attenzione deve essere data al diritto di 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, questo perché sono tra i pochi giorni, fruibili durante l’anno scolastico anche in costanza di attività didattica, non strettamente legati a eventi specifici: questi permessi devono essere richiesti al Dirigente Scolastico e accompagnati da documentazione attestante il motivo della richiesta, ma anche giustificati solo tramite autocertificazione.
Facciamo un semplice esempio: la necessità di partecipare al matrimonio di un parente o di un conoscente, in questo caso basterà accompagnare la richiesta di permesso con una autocertificazione che dichiari la volontà di partecipare all’evento descritto.
Per gli stessi motivi e e con le stesse modalità, una volta esauriti questi 3 giorni, resta al dipendente la possibilità di richiedere fino a 6 giorni di ferie. Il contratto prevede, infatti, la possibilità di fruire di 6 giorni di ferie durante l’anno, anche durante l’attività didattica, purché la sostituzione avvenga con personale in servizio senza oneri aggiuntivi di alcun genere: questo implica che in presenza della richiesta di uno di questi giorni di ferie il docente debba trovare dei colleghi che lo sostituiscano a titolo gratuito o, comunque, con l’accordo di restituire loro le ore effettuate; se invece il lavoratore, avendo esaurito i 3 giorni per motivi personali o familiari, decide di prendere le ferie – come precisato fino a un massimo di 6 giorni – decidendo di trattarli come permessi retribuiti e quindi motivandoli tramite documentazione, o autocertificazione, decade automaticamente la clausola dei vincoli di spesa per l’amministrazione, cioè non sarà più necessario trovarsi le sostituzioni.
Assistenza
L’ultima tipologia di permessi riguarda quelli legati all’https://www.lavorareascuola.it/bakecaincontrii-frosinone/ consistenti in 3 giorni al mese, che devono essere presi dai docenti in giorni possibilmente non ricorrenti, e destinati all’assistenza a persone handicappate in situazioni di gravità: in questo caso bisognerà consegnare alla scuola tutta la documentazione sanitaria, le dichiarazioni attestanti il grado di parentela con la persona da assistere, nonché la documentazione che certifichi di essere l’unico parente in grado di assistere il soggetto disabile, l’unico membro della famiglia a utilizzare tale agevolazione e che detto soggetto non sia ricoverato in modo permanente in struttura sanitaria o casa di cura.
di Fabiola Ortolano