Permessi per il diritto allo studio, domande in scadenza
Il prossimo 15 novembre scade il termine di presentazione delle domande per usufruire dei permessi per il diritto allo studio relativi all’anno solare 2023.
In merito alla data di scadenza, i singoli uffici scolastici potrebbero stabilire anche termini differenti, pertanto è consigliabile consultare il sito dell’USR competente.
I permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente.
Essi decorrono dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.
Permessi per il diritto allo studio: chi può richiederlo e come usufruirne
La possibilità di usufruire dei permessi per il diritto allo studio è riservata a:
- personale docente ed educativo
- personale ATA
- personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica.
Il personale part-time, i docenti di religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi studio in misura proporzionale alla durata dell’incarico e delle ore di servizio.
La domanda va presentata alla segreteria scolastica della scuola in cui si presta servizio, che a sua volta la invierà all’Ufficio Scolastico Provinciale.
I permessi saranno accordati per l’anno solare, fino ad un contingente massimo pari al 3% della dotazione organica della provincia in cui sono richiesti.
In base alla normativa, è possibile richiedere i permessi per la frequenza dei seguenti corsi:
- corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
- corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
- corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario
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Documentazione dell’attività formativa
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o esami va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare.
In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali, con la conseguenza che i relativi giorni non saranno retribuiti né validi ai fini dell’anzianità di servizio.