Come richiedere i permessi per il diritto allo studio

Entro il 15 Novembre vanno richiesti i permessi per il diritto allo studio: in questo articolo ti spieghiamo tutto ciò che c’è da sapere.
La normativa generale per il diritto allo studio è disciplinata dai contratti di lavoro e dall’art. 10 della legge 300/70.
Il limite massimo per il diritto allo studio è fissato in 150 ore annue individuali, che sono concesse al 3% del personale in servizio, secondo le modalità e l’ordine di precedenza per i richiedenti, previsti appunto dalla normativa ed eventualmente dai contratti integrativi.
Gli Uffici Scolastici pubblicano, solitamente entro il 15 Ottobre, il numero massimo di permessi concedibili per ogni settore e ordine di scuola, in modo da assicurare la massima trasparenza delle operazioni. Nel nostro caso il personale presenta la domanda nell’istituzione scolastica in cui è in servizio entro il 15 Novembre 2017, per l’assegnazione relativa al periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018.
I corsi coperti dal permesso
Ma in quali casi va richiesto il permesso? La normativa parla chiaro, indicando:
- corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
- corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria
- corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario
Per quanto riguarda eventuali corsi on-line, è stato chiarito che il permesso può essere concesso se viene presentata la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti e l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
Infine la a 30 anni single precisa che:
Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio.
Le tipologie di permesso
Distinguiamo due permessi:
- permessi orario, per cui si richiede solo parte dell’orario giornaliero di servizio
- permessi giornalieri, per cui viene coperto l’intero orario giornaliero di servizio
I permessi sono pensati per consentire la frequenza alle lezioni e, nel caso di corsi fisici e non on-line, il tempo necessario per raggiungere la sede: l’avvenuta fruizione del permesso va certificata subito dopo o comunque entro il termine stabilito dalla scuola. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.
Chi può richiedere il permesso
La possibilità di ottenere il permesso è riservata a:
- personale docente ed educativo
- personale ATA
- personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica.
Gli interessati possono avere un contratto a tempo indeterminato, con intero orario di cattedra o part time, o determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale. Nel caso di orario parziale o part time, i permessi sono concessi in proporzione alla durata dell’incarico e delle ore di servizio.
Come fare domanda
La candidatura va presentata alla Segreteria scolastica della scuola in cui si presta servizio, che a sua volta la invierà all’Ufficio Scolastico Provinciale. Se l’interessato lavora in più scuole, la domanda verrà presentata all’istituzione di riferimento – che gestisce le pratiche amministrative – e per conoscenza alle altre in cui è in servizio.
La scadenza per la richiesta del permesso per il diritto allo studio è fissata per il 15 Novembre 2017, ma consigliamo di controllare i siti degli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali, dato che alcune Regioni come la Toscana hanno anticipato la data.
Per concludere
Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato dopo il 15 Novembre può fare domanda entro 5 giorni dalla data di assunzione, fino alla data del 15 Dicembre. Conviene comunque contattare gli Uffici Scolastici per avere delucidazioni.
Continua a seguirci per conoscere tutte le procedure del settore della scuola!