Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU docenti: 51.753 i posti autorizzati

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il incontri ot relativo all’attivazione dei percorsi abilitanti e il connesso decreto n. 620 che disciplina la riserva di posti.

I posti disponibili sono 51.753.

Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: il decreto

Il decreto detta disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

Nel decreto, a firma del Ministro Bernini, è definita anche la quota di posti riservata, del 45 per centoa favore di chi ha una determinata anzianità di servizio nell’insegnamento. Nell’ambito di questa quota il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

51.753 posti disponibili sono stati individuati considerando il fabbisogno espresso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su base regionale e per classe di concorso e l’offerta formativa presentata dalle istituzioni universitarie e AFAM.

Riguardo alla distribuzione: in caso di Centri costituiti da più Università o Istituzioni AFAM, i posti sono assegnati alla sola istituzione capofila del Centro che poi avrà il compito di ripartirli tra tutte le Istituzioni aggregate.

I percorsi abilitanti

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici (CFU/CFA) di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;

b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;

c) percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;

d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;

e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

Modalità di ammissione

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. a) dell’articolo 2 eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Per l’accesso a tali percorsi si applica quanto previsto dall’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620 e qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del predetto decreto ministeriale.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. b) dell’articolo precedente eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. c) dell’articolo precedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.

Svolgimento e durata dei percorsi di formazione iniziale

I corsi di formazione iniziale regolati dal decreto percorsi abilitanti si attengono alle direttive dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In conformità con l’articolo 18-bis, comma 6-bis dello stesso decreto, per l’anno accademico 2023/2024, le attività formative universitarie e accademiche, esclusi i tirocini e laboratori, possono svolgersi in modalità telematica sincrona, oltrepassando i limiti stabiliti, senza superare il 50% dell’intero programma. Per quanto riguarda i requisiti di accreditamento dei corsi sono confermati quelli definiti dal DPCM 4 agosto 2023.

Il processo di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari o accademici è disciplinato dall’art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.

L’accesso all’esame finale è subordinato al raggiungimento di una frequenza minima del 70% per ciascuna attività formativa, come specificato dall’art. 9 del DPCM 4 agosto 2023.

Gli insegnanti che hanno ottenuto l’abilitazione in una delle categorie di insegnamento accorpate, secondo il decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, , nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71, sono qualificati per insegnare in tutti i campi inclusi nell’aggregazione e nelle nuove categorie di concorso.

In accordo con l’art. 12 del DPCM 4 agosto 2023, per i corsi specificati all’art. 2, comma 1, lettere c) e d), il costo totale non può eccedere i 2.500 euro.

Per il 2023-24 è consentita la frequenza simultanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l’ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Attività di tirocinio

L’ottenimento di ogni credito formativo universitario (CFU) o accademico (CFA) relativo ai tirocini richiede un impegno di 12 ore in presenza nei gruppi classe.

Per la realizzazione delle attività di tirocinio, come previsto dall’articolo 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di docenti attualmente in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questi docenti operano come tutor coordinatori nei Centri e come tutor tirocinanti presso le istituzioni scolastiche. Le norme regolative sono fissate dal decreto ministeriale n. 256 del 28 dicembre 2023, firmato dal Ministro dell’Istruzione, dal Ministro dell’Università e della Ricerca e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Durante la prima implementazione per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per la definizione dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, si applicano le normative stabilite dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

 

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