Come i lavoratori della scuola possono richiedere il part-time

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Le domande per il part-time nel settore Scuola vanno consegnate entro il 15 Marzo 2018: in questo articolo trovi tutte le cose importanti da sapere.

Chi può richiedere il part-time

Tutti i lavoratori della scuola possono fare domanda di part-time.
Parliamo quindi di:

  • docenti di ogni ordine e grado, anche neo-immessi in ruolo;
  • personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado, esclusi i DSGA;
  • personale di istituzioni educative, conservatori ed accademie;
  • personale che sarà collocato in quiescenza dal 1 Settembre e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, ovviamente subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità.

A certe categorie di lavoratori della scuola, invece, il part-time spetta di diritto. Nello specifico:

  • i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
  • in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita […], è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
  • in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Le tipologie di part-time

Ti ricordiamo che esistono 3 tipi di part-time:

  1. orizzontale: servizio quotidiano ma ridotto;
  2. verticale: servizio pieno, solo in determinate giornate o periodi;
  3. misto: una commistione delle due tipologie precedenti.

Inoltre, specifichiamo che:

  • nella scuola dell’infanzia: se le sezioni hanno il solo turno antimeridiano, non possono essere assegnati qui questi docenti in part-time, dovendo assicurare l’unicità di insegnante per sezione. Se invece le sezioni hanno 8/10 ore giornaliere, una delle due insegnanti può godere del tempo parziale;
  • nella scuola primaria: nel part time è compresa la partecipazione alla programmazione didattica collegiale;
  • nella scuola secondaria di primo e secondo grado: il part-time deve essere rivisto in funzione della scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Si può essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato (escluse le materie letterarie) se c’è la preponderanza di tale insegnamento rispetto all’orario complessivo, oltre al ruolo di riferimento didattico ascrivibile al relativo docente, nella programmazione interdisciplinare dell’attività didattica;
  • per gli insegnanti di sostegno: non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.

Come presentare la domanda

Il modello di domanda si può richiedere negli Uffici Scolastici: qui vanno indicate la modalità che si richiedono e la durata della prestazione lavorativa, che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

Il documento va indirizzato alla Direzione Scolastica Regionale, e presentato al Dirigente scolastico della scuola di servizio, entro il 15 Marzo 2018.

Una volta ottenuto il part-time, per la durata di almeno due anni, il personale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno, a meno che non ci siano motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.

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