Part-time personale scolastico: domande entro il 15 marzo

Come ogni anno, il 15 marzo è il termine ultimo per presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a incontri bear oppure la revoca del proprio contratto part-time.

Part-time personale scolastico

Le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di rientro a tempo pieno e di modifica dell’orario di lavoro a tempo parziale devono essere presentate dal personale scolastico interessato entro il 15 marzo di ogni anno.
La domanda può essere presentata da docenti, educatori e personale ATA (esclusi i DSGA) e indirizzata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente.
Una volta accettata la richiesta, il contratto di variazione del rapporto di lavoro ha decorrenza a partire dal primo settembre.

Il contratto a tempo parziale ha la durata di due anni anni scolastici ed è da intendersi tacitamente rinnovato qualora non pervenga espressa richiesta di reintegro a tempo pieno.

L’eventuale richiesta di rientro anticipato a tempo pieno, può essere accolta solo in presenza di motivate esigenze ed in relazione alla situazione complessiva degli organici.

Entro il 15 marzo è possibile anche inoltrare richiesta di variazione oraria dell’orario di part-time e/o tipologia dell’orario di servizio.

La domanda

La domanda deve contenere:

  • le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita);
  • il ruolo di appartenenza/classe di concorso/profilo professionale;
  • la sede di titolarità;
  • l’esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro;
  • la durata della prestazione lavorativa (per i docenti, di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; per il personale ATA, non inferiore al 50% di quella a tempo pieno);
  • l’anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo (come riconosciuta ai fini di carriera);
  • il possesso di eventuali titoli di precedenza.

Nel modello di domanda va indicata la modalità di part-time richiesta e cioè:

  • orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
  • verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
  • mista (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità)

 

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