Tutto quello che devi sapere sulle ore eccedenti all’insegnamento
Per i docenti il lavoro non si esaurisce nelle proprie lezioni: esiste infatti la possibilità di coprire le cosiddette ore eccedenti all’insegnamento. Ti spieghiamo tutto qui.
Ore eccedenti ed attività aggiuntive
Innanzitutto dobbiamo fare una distinzione fondamentale, tra attività aggiuntive e ore eccedenti.
Le attività aggiuntive di insegnamento sono quelle che si sommano all’orario obbligatorio per realizzare delle attività didattiche, progetti, iniziative, previsti nel Pof. Il docente decide secondo propria volontà di dedicare questo tempo alla scuola, e viene retribuito con il Fondo di istituto.
Le ore eccedenti consistono invece in:
- le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti (volontarie, occasionali e temporanee)
- tra 1 e 6 ore di insegnamento in classi collaterali, che un docente con orario intero accetta volontariamente di coprire, con un impegno che diventa così di durata annuale.
Chi può coprire le ore eccedenti
È il Dirigente Scolastico ad assegnare queste ore, «che non concorrono a costituire cattedre o posti orario», al personale abilitato in servizio nella scuola. Questo è il requisito primario per essere selezionati: l’abilitazione per la specifica classe di concorso.
Non è richiesto l’inserimento in graduatoria ad esaurimento o d’istituto per la classe di concorso in cui si verrà impiegati (se parliamo di personale a tempo determinato), mentre l’assegnazione può riguardare un docente titolare su un’altra cdc.
Nell’ordine, il Preside selezionerà:
- personale in servizio nella scuola con diritto al completamento, fino al raggiungimento dell’orario di servizio obbligatorio
- personale di ruolo con orario intero
- personale a tempo determinato ad orario intero
Il completamento deve sempre avvenire “fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo”, quindi le classiche 18 ore nella scuola secondaria.
La retribuzione delle ore eccedenti
Ci rifacciamo per questo punto alla https://www.lavorareascuola.it/donna-sola-cerca-uomo-a-roma/, in cui si fornivano agli organi di controllo indicazioni utili e pratiche sul tema.
Secondo il documento, i contratti per l’attribuzione di ore che superino l’orario obbligatorio di insegnamento, dovranno essere stipulati con decorrenza dall’inizio effettivo delle attività didattiche, o dell’effettivo inizio della prestazione, e termine alla data del 30 giugno (termine attività didattica), ad eccezione dei contratti correlati a cattedre riguardanti ore eccedenti “istituzionali” in quanto legate a particolari costituzione di cattedre.
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