Alunni e obbligo di vigilanza della scuola

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La recente sentenza della Cassazione n. 21593/2017 ha riaperto il dibattito sulle effettive responsabilità della scuola, a partire dal Dirigente Scolastico e dai docenti per arrivare al personale ATA, per quanto riguarda gli obblighi di vigilanza sugli alunni.

Le responsabilità del personale della scuola

Nell’esercizio delle loro funzioni e dei loro incarichi il personale tutto della scuola ha una responsabilità civile in caso di danni involontariamente cagionati a terzi, per lesioni personali o danneggiamento a cose. È evidente, quindi, che se un alunno subisce dei
danni durante la sua permanenza a scuola sarà necessario stabilire se vi siano delle responsabilità da parte del personale nell’eventualità che non abbia seguito le norme previste.

Il caso su cui si è pronunciata la cassazione riguarda però un momento diverso rispetto alla permanenza dell’alunno all’interno dell’edificio scolastico: siamo di fronte, infatti, ad un evento verificatosi all’uscita della scuola.

Quando iniziano, pertanto, gli obblighi di responsabilità verso l’incolumità degli alunni e quando finiscono?

Il https://www.lavorareascuola.it/viva-incontri/ prevede da parte del Dirigente Scolastico la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell’ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un regolamento di istituto dall’organo collegiale competente, il consiglio d’istituto,per quanto previsto dall’articolo 10, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

La sentenza di cui sopra ha ritenuto responsabile l’amministrazione scolastica poiché, richiamandosi ad un articolo del regolamento interno d’istituto di quella scuola che, specificatamente, poneva a carico del personale scolastico, l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli della scuola media, e demandava al personale stesso la vigilanza in caso di ritardi dei mezzi stessi. Pertanto, l’amministrazione scolastica è stata ritenuta responsabile in quanto ha violato il proprio regolamento interno che espressamente prevedeva un obbligo di vigilanza che non poteva definirsi concluso, fino a quando gli alunni non fossero stati presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altrui vigilanza, nella specie del personale addetto
al trasporto.

Il regolamento interno

Possiamo affermare, quindi, che il dirigente scolastico ha il dovere di far approvare un regolamento interno alla scuola, che diventa norma da rispettare con tutti gli effetti di colpa in caso di mancato adempimento, e che in base a quanto deliberato in relazione a detto regolamento deve:

  • dare comunicazione ai docenti e al personale ATA coinvolto, sulle modalità e i compiti da svolgere nell’assistenza all’uscita degli alunni
  • coinvolgere eventualmente le famiglie e l’ente locale, per adottare la più idonea organizzazione del servizio di trasporto scolastico sicuro, che garantisca la migliore sicurezza possibile agli alunni nel rientro a casa, anche attraverso percorsi pedonali sicuri, ad esempio “pedibus”, nel rispetto delle esigenze delle famiglie, che non possono o per loro libera scelta non vogliono, prendere in consegna direttamente gli alunni al termine delle attività scolastiche.

Cosa prevede il Contratto Collettivo Nazionale

Gli obblighi normativi imputabili, invece, direttamente al personale docente sono stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL 2006-2009 all’articolo 29, comma 5 ) che afferma:

…per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.

La fonte che regola l’obbligo normativo che coinvolge direttamente il personale ATA è sempre il contratto (CCNL 2006-09 alla Tabella A dei profili ATA) per l’area A (collaboratori scolastici) che prevede che il personale:

… è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, in collaborazione con i docenti.

di Fabiola Ortolano

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