Le novità sul FIT: 24 CFU, precari storici e tanto altro

La legge di Bilancio, che sarà discussa a breve in parlamento, contiene importanti novità che apporterebbero alcune significative modifiche al D. L. 59/2017 relativo alla Formazione iniziale e reclutamento docenti scuola secondaria.
Vediamo nel dettaglio quali.
Le domande di partecipazione
I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per una sola classe di concorso distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno.
Il candidato dovrà pertanto:
- scegliere una sola regione e la tipologia di posto (comune e/o sostegno);
- scegliere di candidarsi per una sola classe di concorso (e non più per l’ambito disciplinare) e/o per il sostegno.
Per esempio un candidato in possesso dei requisiti per le classi di concorso A-12 (materie letterarie nella scuola secondaria di secondo grado) e A-22 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado) dovrà scegliere una sola fra queste due classi di concorso. Al massimo concorrere anche per il sostegno.
La valutazione dei titoli
I titoli accademici, scientifici e professionali sono valutabili in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento di prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione.
In sintesi:
- l’80% del punteggio sarà determinato dalle prove concorsuali, il 20% dai titoli.
- Fra i titoli saranno valorizzati: quello di dottore di ricerca, l’abilitazione (TFA, SISS), il superamento di un concorso ordinario selettivo, titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e della didattica dell’inclusione.
Requisiti di accesso
Potranno partecipare:
- Gli abilitati/specializzati in possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentanti dal possesso dei 24 CFU.
- I non abilitati che oltre al predetto requisito titolo abbiano 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
I non abilitati con tre anni di servizio sono esonerati dal requisito dei 24 CFU solo per la prima procedura concorsuale.
Prove di accesso
Il concorso sarà strutturato in tre prove per i posti comuni e due prove aggiuntive per i posti di sostegno.
- La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle “discipline” appartenenti alla classe di concorso. Non è più prevista la scelta di una sola disciplina per classi di concorso multidisciplinari (per esempio per la A-22 non si potrà scegliere fra italiano, storia e geografia, ma sarà necessario prepararsi per tutte).
- La seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Sono esonerati da questa prova i docenti abilitati.
- La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniere europea almeno al livello B, nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
- La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento è condizione necessaria per accedere alla prova orale relativamente ai posti di sostegno.
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi (valutazione minima 7 su 10), costituisce l’abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.
Perciò gli idonei non vincitori, per mancanza di posti disponibili, sprovvisti del titolo di abilitazione potranno inserirsi nelle Graduatorie d’istituto di II fascia.
Graduatorie di merito
La graduatoria di merito è composta da un numero di soggetti pari al massimo ai posti messi a concorso (per esempio se i posti messi a concorso sono 100 i candidati vincitori inseriti saranno al massimo 100). Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio.
I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili (cioè posti su Organico di Diritto).
I vincitori del concorso sia per posto comune che per posto di sostegno sono tenuti a optare per una sola tipologia di posto e ad accettare la relativa immissione in ruolo.
Accesso al ruolo
L’accesso al ruolo avviene al termine di un percorso annuale finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale.
È precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione e prova. In caso di valutazione finale positiva il docente è cancellato da ogni graduatoria di merito, istituto o a esaurimento nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica in cui ha svolto il periodo di prova.
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (per un totale minino di cinque), salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell’articolo 33 della legge 104, limitatamente a fatti avvenuti successivamente alla presentazione alla presentazione delle istanze relative al concorso.
Ultima fase transitoria
Solo in prima applicazione della procedura concorsuale, i soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, su posto comune o di sostegno, è riservato il 10% dei posti.
Solo in prima applicazione questi sono esonerati dal possesso dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
di Lucia Santarcangelo