Le norme specifiche del personale supplente
In questo articolo esamineremo la normativa del personale supplente con contratto a tempo determinato.
Il contratto
Al docente, che viene individuato come l’avente diritto per il conferimento di una supplenza, sarà proposto un contratto di lavoro a tempo determinato che conterrà la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio e di cessazione del rapporto stesso, la qualifica di inquadramento professionale iniziale, i compiti e le mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione. Se l’assunzione avviene per assenza del titolare, nel contratto verrà specificato anche il nominativo del titolare stesso.
È importante precisare che il personale assunto con orario settimanale inferiore a quello della cattedra – o nel caso del personale ATA alle 36 ore settimanali previste nel CCNL – ha diritto al completamento dell’orario medesimo. Le domeniche e le festività infrasettimanali, il giorno libero del titolare assente, se rientrano nel periodo di durata del rapporto di lavoro, saranno retribuiti e computati nell’anzianità di servizio; per quanto riguarda, invece, i periodi di sospensione delle lezioni – Natale, Pasqua, elezioni, ecc. – è necessario precisare che sono considerati utili ai fini dell’anzianità e di servizio, e naturalmente retribuiti, solo se il titolare è assente per un periodo continuativo che comincia almeno 7 giorni prima e termina 7 giorni dopo la sospensione stessa, indipendentemente dalle motivazioni dell’assenza del titolare.
Il supplente che completa l’intero orario settimanale ha diritto al pagamento della domenica.
Ferie, permessi e assenze
Vediamo ora come sono disciplinate le fruizione di ferie, permessi e assenze del personale supplente, così come riportato nell’art. 19 del CCNL: le ferie sono calcolate dalla scuola in proporzione al servizio prestato e, su richiesta del dipendente, possono essere godute nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nell’ambito della durata del rapporto di lavoro; la Legge di stabilità 228/2012, in vigore dal 1 gennaio 2013, stabilisce, al comma 55, che le ferie non godute non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, dunque non possono essere monetizzate.
Per quanto riguarda i permessi, bisogna distinguere, a seconda della tipologia, i seguenti casi: si ha diritto a 15 giorni continuativi per matrimonio e questi sono interamente retribuiti; il personale supplente ha diritto, poi, a prendere 6 giorni di permesso per motivi personali o familiari, ma senza retribuzione – non conteggiabili, quindi, come giorni di servizio ai fini dell’anzianità – devono essere richiesti in anticipo al dirigente scolastico e documentati anche attraverso autocertificazione; ci sono poi i permessi per concorsi o esami che ammontano complessivamente a 8 giorni, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio, ma non sono retribuiti; infine si ha diritto a 3 giorni di permesso in caso di lutto per perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, del convivente o di un soggetto componente la famiglia anagrafica, e degli affini di primo grado, questi 3 giorni sono regolarmente retribuiti.
La normativa, invece, che regola i congedi parentali è identica sia per il personale con contratto a tempo indeterminato che per quello con contratto a tempo determinato.
Un ultimo capitolo riguarda le assenze per malattia: il personale assunto per l’intero anno scolastico, o fino al termine delle attività didattiche, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico: il primo mese di malattia – comunque anche se frazionato, i primi 30 giorni – è retribuito per intero, il secondo e il terzo mese saranno pagati al 50%, i restanti 6 mesi sono soltanto utili per la conservazione del posto, interrompono l’anzianità di servizio e non prevedono compenso alcuno. Se invece l’assenza per malattia è richiesta dal personale assunto dal dirigente per una supplenza temporanea, questi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno, con una retribuzione al 50%. In nessun caso sono soggette a trattenute le malattie derivanti da infortunio sul lavoro, da causa di servizio, o da ricovero ospedaliero, anche in day hospital, e del conseguente periodo di convalescenza prescritto dall’azienda sanitaria. Fanno eccezione le assenze per malattia in presenza di gravi patologie: queste sono escluse dal computo delle assenze, vengono retribuite per intero, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.
In conclusione si consiglia di valutare che l’anzianità di servizio non viene mai interrotta dalle assenze retribuite, anche parzialmente, invece viene interrotta da quelle senza assegni.
Fabiola Ortolano
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