Violenze e molestie di genere: le novità dal Contratto della Scuola

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Uno degli argomenti più caldi del dibattito sociale è quello relativo alle donne vittime di violenza; quest’ultimo si lega ad un altro tema altrettanto sentito e preoccupante che è quello delle molestie sessuali, perpetuate sia sui luoghi di lavoro, che in contesti di ogni genere. Un fenomeno che lede non solo fisicamente e psicologicamente la persona , ma che va proprio a colpire nel profondo la dignità dell’essere umano.

Il caso Weinstein, se non altro, è stato utile a concentrare l’attenzione dell’opinione pubblica su quanto questo tipo di comportamenti sia profondamente radicato nella nostra società. Debellare questi crimini deve essere uno degli obiettivi principali di ogni Paese: sarà solo con la costanza delle iniziative, con l’attenzione sul monitoraggio, con la fermezza a non abbassare mai la guardia e con una serie di azioni mirate a livello politico e giudiziale che si potranno raggiungere gli obiettivi obbligatori per una società che vuole definirsi civile.

Il tema delle molestie nelle scuole

La scuola è sicuramente uno di quegli ambiti su cui si deve prestare estrema attenzione, per la centralità educativa che riveste nella sua funzione e per la fragilità, dal punto di vista anagrafico, dei soggetti coinvolti.

Fino ad ora nessuna di queste specifiche tematiche era mai stata introdotta nel Contratto Nazionale di Lavoro, dovendo far sempre riferimento, in questi casi, a norme esterne allo stesso. Grazie alle tante battaglie iniziate dai Centri di Ascolto e dalle Associazioni che si occupano di politiche di genere, ora parte delle nuove norme, che regolano la disciplina sulle molestie e sulle discriminazioni di genere, viene recepita nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore pubblico “Istruzione e Ricerca”.

È questo il segnale che il percorso intrapreso è giusto e porta a risultati: un percorso che, partendo dalle persone vittime di abusi, dalla necessità di un agire concreto nei loro confronti, trova la sua naturale confluenza nel documento principe, il Contratto, in cui si sanciscono i diritti ed i doveri delle lavoratrici e dei lavoratori.

Gli articoli del nuovo CCNL

Di seguito riportiamo, nel dettaglio, gli articoli contenuti nell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativi al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018:

Art. 18
Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo i 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intende fruire del congedo in parola e tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 – con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine e relativo periodo.

3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della 13ª mensilità.

5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello di cui hai inizio il congedo.

6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 

7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica pubblicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro 15 giorni  dalla suddetta comunicazione la l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto del delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.

8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori 30 giorni.  Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa,  anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.

Art. 19 
Unioni civili

10. Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” O termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.

SEZIONE SCUOLA  

Art. 29
Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo

11. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sezione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni …omissis…

12. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 165/2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:

1) Deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:

a) Atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;

…omissis…

3) Nelle more della sezione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d. lgs n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere:

g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità con la reiterazione.

Siamo solo all’inizio, il percorso sarà lungo e, probabilmente, tortuoso, tuttavia cominciamo a gettare nel mare le prime ancore.

di Fabiola Ortolano

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