Mobilità scuola 2024/2025: date, chi può e chi non può presentare domanda

Sei un docente in cerca di nuove opportunità lavorative nel mondo della scuola? Le domande di mobilità rappresentano un’importante occasione per tutti coloro che desiderano cambiare sede o ruolo all’interno del proprio ambito professionale. In questo articolo, esploreremo le date di apertura delle domande di mobilità per il personale docente, educativo, ATA e insegnanti di religione cattolica, oltre a chi può e chi non può presentare domanda. Scopriamo insieme tutti i dettagli, le modalità e le categorie ammissibili.

Date di apertura delle domande

Le date di apertura del portale per la presentazione delle domande sono le seguenti:

  • Personale docente: dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024
  • Personale educativo: dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024
  • Personale ATA: dall’8 marzo 2024 al 25 marzo 2024
  • Insegnanti di religione cattolica: dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024 (su apposito modello).

Clicca qui per approfondire la mobilità del personale docente.

Chi può presentare domanda?

La domanda di mobilità può essere presentata da tutti i docenti che non hanno vincolo triennale di permanenza o che si trovano nelle condizioni previste dall’Integrazione del 21 febbraio. Si tratta delle seguenti categorie:

  • Genitori di figli di età inferiore a 12 anni; se adottivi ed affidatari di minore, l’età si intende entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.
  • Coloro che beneficiano della legge 104/92 art.21 e art.33 commi 3, 5 e 6.
  • Coloro che fruiscono di riposi e permessi di cui all’art.42 del DLgs 151/01 (congedo straordinario) nell’ordine di priorità espressamente previsto.
  • Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2 commi 2 e 3 della Legge 118/71.
  • Medesime disposizioni di deroga al blocco sulla sede, sono garantite ai DSGA nominati da procedura concorsuale.

Le preferenze espresse nelle domande di mobilità comprendono le seguenti opzioni: sede/istituzione scolastica, distretto, comune e provincia. In caso di preferenza sintetica, il docente può essere assegnato a una qualsiasi scuola compresa nel distretto, nel comune o nella provincia, secondo l’ordine stabilito dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche.

Per ulteriori informazioni sulle classi di concorso accorpate e le nuove disposizioni, consulta il Decreto n. 255 del 22 dicembre 2023.

Chi non può presentare domanda?

  1. Il docente che ha ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria nel 2022/23 o 2023/24, avendo espresso una richiesta puntuale di sede.
  2. Docenti neoassunti dal 2023/24 in scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto.
  3. Docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo, da GPS sostegno o da concorso straordinario bis.

Scarica il testo dell’integrazione al CCNI 2022 per ulteriori dettagli.

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