Legge 104: chi può godere dei permessi e come richiederli

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Avere un parente disabile, a cui prestare assistenza, comporta per il lavoratore la possibilità di richiedere dei permessi retribuiti: in questo articolo vediamo chi può e come farlo.

Cosa dice la Legge

La agenzia per single firenze disciplina le agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità. Si tratta della principale normativa su questo tema e si rivolge ai lavoratori dei settori più diversi, anche quelli della scuola.

Sul testo della legge è scritto che:

è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La situazione di gravità è descritta così:

qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

A partire da queste definizioni è possibile per un lavoratore richiedere:

  • con figlio disabile di età inferiore ai tre anni: diritto al prolungamento del congedo parentale, 3 giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente e riposi orari di una o due ore per giorno;
  • con figlio disabile di età compresa tra i tre e gli otto anni: diritto al prolungamento del congedo parentale, 3 giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente ma non anche riposi orari;
  • con disabile maggiorenne: 3 giorni di permesso mensile.

Questi permessi devono essere richiesti tempestivamente al datore di lavoro, nel nostro caso al Dirigente Scolastico, ma non possono mai essere rifiutati dallo stesso.

Chi può richiedere i permessi

Tutti i dipendenti della scuola possono ottenere i permessi, anche quelli a tempo determinato, nel limite della durata del rapporto di lavoro: il primo requisito inderogabile per la richiesta è la condizione di gravità, che deve essere accertata dall’apposita Commissione.

Innanzitutto la Legge 104 si riferisce spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado, unica eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, la legittimità di richiesta va estesa fino ai parenti di terzo grado.
Nello specifico:

  • parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;
  • parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);
  • parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
  • affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri;
  • affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);
  • affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.

Non sono previsti invece i requisiti di:

  • continuità ed esclusività dell’assistenza
  • convivenza
  • dimostrare che altri familiari non possano prestare assistenza al disabile.

L’unico limite è la presentazione di documentazione che attesti il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito, se la distanza stradale è superiore a 150 chilometri.

Come fare richiesta

Per usufruire di queste misure, il lavoratore interessato deve presentare questa documentazione:

  • certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l’unico componente della famiglia, che assiste il familiare disabile;
  • dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap.

Nel caso si tratti di parente o affine di terzo grado è necessaria un’attestazione specifica.

Inoltre, a corredo dell’istanza, l’interessato deve presentare una dichiarazione dalla quale risulti che:

  • il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;
  • il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
  • il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l’amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela dei disabile;
  • il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Una volta accolta la domanda, ogni mutamento o cessazione della situazione di fatto dovrà essere ovviamente comunicata.

Continua a seguirci per conoscere tutte le procedure utili per i lavoratori della scuola!

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