ITP in II fascia nelle Graduatorie d’Istituto: la decisione finale del Consiglio di Stato

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Si è pronunciato definitivamente il Consiglio di Stato sulla questione degli ITP in II fascia nelle Graduatorie di Istituto dopo un ricorso contro il Miur: ecco cosa è stato deciso.

La situazione iniziale

Dopo il tentativo di portare gli Insegnanti Tecnico Pratici in II fascia, fascia riservata ai docenti con abilitazione, il Ministero aveva rilanciato con un appello, accolto dal Consiglio di Stato,  e definito “fondato” dai giudici.

Questo apre un secondo problema, cioè quello dell’equiparazione tra abilitazione e diploma da ITP.

Cosa ha definito il CdS

I giudici hanno motivato la loro decisione, scrivendo che:

L’accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale. Ma la suddetta mancanza non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l’insegnamento.

Il diploma ITP non è abilitante

Quindi il punto di partenza è che non esistono corsi abilitanti ordinari per gli Insegnanti Tecnico Pratici, ma ciò non giustifica l’inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto. Inoltre, il diploma ITP non ha, giuridicamente, alcun valore abilitante.

Mancano quindi i presupposti, previsti dalle normative, per l’iscrizione in graduatoria e ciò apre scenari complessi per gli ITP: un tema caldo che il Miur dovrà presto affrontare.

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