L’insegnante di sostegno nella scuola secondaria superiore: problematiche e criticità – seconda parte

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Continua il focus a cura del Prof. Filiberti sulla figura dell’insegnante di sostegno nel contesto della scuola superiore.

Se non hai ancora letto la prima parte, puoi farlo qui!

Le responsabilità

L’insegnante di sostegno ha delle sue peculiarità sotto molti punti di vista: uno di questi che qui interessa prendere in seria considerazione è quello relativo alle sue responsabilità, cioè all’insieme dei doveri a cui è giuridicamente soggetto.

Innanzitutto l’insegnante di sostegno, in quanto insegnante tout court, è sottoposto ai medesimi obblighi degli altri insegnanti (i cosiddetti curriculari), pertanto, in primis ha l’obbligo alla vigilanza, come sanzionato nel Codice Civile, che pone l’alunno sotto la sua diretta responsabilità, alla stregua quasi di una res, sotto il controllo completo dell’insegnante in ogni spostamento e in classe per ogni cosa dovesse accadergli; ne consegue che lo stesso insegnante di sostegno, ancor di più se occasionalmente quale unico docente in classe, risponde civilmente, ed anche penalmente in presenza delle dovute circostanze e presupposti, di qualunque evento dannoso, fisico o morale, riguardo gli alunni della classe, ma anche i loro beni ed anche i beni della scuola presenti in aula.

A tutto ciò deve però aggiungersi la sua particolare natura di insegnante di sostegno, a cui è affidato un alunno in situazione di disabilità; detto alunno generalmente presenta delle problematiche specifiche, per le quali incombe sullo stesso insegnante il dovere specifico di informazione e presa di coscienza.

Detto dovere comporta la conoscenza specifica delle patologie di cui l’alunno soffre, della sua situazione familiare e di tutta la documentazione disponibile; inoltre, ha anche l’obbligo di partecipare a tutti gli incontri programmati dall’ASL, dalla scuola e dalle istituzioni per seguire l’alunno diversamente abile nel suo progressivo cammino verso l’inclusione.

L’insegnante di sostegno deve poi curare la programmazione specifica dell’alunno affidatogli e dev’essere di supporto al docente di classe e a tutta la classe per ciò che riguarda la sua gestione in aula, nella scuola e nel rapporto coi compagni.

Insegnante di sostegno e altri docenti

Il  termine contitolarità, se  specifica  che  l’insegnante  di  sostegno non è l’unico docente cui è affidata l’integrazione, vuole  anche  indicare però  che egli deve condividere la responsabilità  del lavoro dei colleghi, supportandolo in particolare (ma non solo, non esclusivamente) per quel che riguarda l’alunno disabile.

ll  termine  contitolarità, quindi, richiama  quelli  semanticamente  contigui di cooperazione, coordinamento, collaborazione, condivisione, ecc., che caratterizza e fissa la necessità di un lavoro portato avanti insieme, aiutandosi,  parlandosi,  chiedendo  e  accettando  consigli, senza  delegare ma, una  volta concordato  il “cosa” e il “come”, facendosi carico della propria parte del lavoro, forti della propria professionalità.

Infine, non può esimersi, se non per gravi casi, dall’accompagnare il suo alunno in tutte quelle occasioni, anche extrascolastiche, che siano di crescita e sviluppo per il suo percorso scolastico e non.

a cura del Prof. Avv. Vincenzo Filiberti

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