Gli incentivi economici per famiglie di fatto, conviventi e unioni civili

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Con questo articolo affrontiamo una tematica che riguarda il portafoglio di molti docenti, che vivono uno status non “tradizionale”, se così vogliamo dire.

Dalla famiglia tradizionale alle “nuove famiglie”

Gli incentivi economici a favore della famiglia tradizionale, infatti, ed in primis gli assegni familiari,  originariamente erano previsti per la sola famiglia base, cioè fondata sul matrimonio, quale istituto giuridico da cui nascono i figli. Queste misure sono state, prima dalla giurisprudenza e poi dalla normativa, estese alle nuove forme di famiglia che, via via, si sono andate affermando, fino a divenire dei veri e propri nuovi istituti giuridici.

Normativa e classificazione

Esaminando con attenzione questi ultimi, si possono evidenziare tre nuove forme, per così dire, di famiglia:

  1. Famiglia di fatto: si tratta della famiglia tradizionale, quindi con l’unione di due persone di sesso diverso, però non fondata sul matrimonio, ma sulla semplice convivenza, intesa come comunione di interessi e non come medesima residenza, che però per attingere ai benefici economici di legge, devono registrarsi presso il registro delle unioni civili;
  2. Conviventi in senso stretto: in questo caso la convivenza va interpretata in senso stretto, ossia con la medesima residenza e quindi non necessita della registrazione presso il registro di cui sopra;
  3. Unioni civili di coppie dello stesso sesso: in questo caso ovviamente è necessaria sia la registrazione presso il registro delle unioni civili che la convivenza in senso stretto, ma la provvidenza è limitata al convivente/compagno/a, non essendo permesso al momento a questo genere di coppie di accedere all’istituto dell’adozione.

La normativa, tuttavia, anche se molto semplificata, anche materialmente, rispetto al passato, necessita di ulteriori elementi di chiarezza e semplificazione: per esempio, permettendo agli interessati l’inserimento diretto dei dati in favore del sistema centralizzato informatico del tesoro, senza il rituale annuale passaggio dell’intermediario datore di lavoro, ovvero l’istituzione scolastica di servizio.

a cura del Prof. Avv. Vincenzo Filiberti

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