Il vademecum per le graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA

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Forniamo, di seguito, alcune indicazioni utili per verificare l’esattezza della propria domanda per l’inserimento in terza fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA.

Per chi era già iscritto

Le nuove graduatorie, valide per il triennio 2017-2020, sostituiranno integralmente quelle vigenti nel triennio 2014-2017. Le domande possono essere prese in carico da qualunque istituzione scolastica, anche qualora nelle stessa citata istituzione non sia presente l’organico di uno o più profili professionali richiesti.

  • Gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie di terza fascia ATA nel triennio 2014-17 che intendono unicamente confermare l’iscrizione presentata nel 2014 (anche in scuola o provincia diversa), o che devono aggiungere uno o più titoli culturali (diversi dal titolo di accesso) e/o uno o più servizi alla domanda del 2014, devono presentare il Modello D2.
ATTENZIONE
Non è prevista la conferma automatica. Coloro che non aggiornano, né confermano, non saranno inclusi nelle graduatorie.
  • Gli aspiranti già inseriti nel triennio 2014-17 per più profili che richiedono un nuovo profilo, compilano il Modello D1, ridichiarando tutto da capo anche per i “vecchi” profili;
  • Gli aspiranti già inseriti nel triennio 2014-17 per più profili e intendono cambiare il titolo di accesso di un profilo devono compilare il Modello D1: in questo caso dovranno dichiarare tutto da capo per tutti i profili;
  • L’aspirante che non ricordi la scuola a cui è stata destinata la domanda nel precedente triennio, può accedere alle Istanze online, sezione Altri servizi > Visualizzazione dati storici ATA III fascia 2014-2017 e prendere visione dell’istituzione scolastica competente;
  • L’aspirante che non ricordi i profili in cui era inserito nel 2014 e i relativi punteggi può accedere alle Istanze online, sezione Altri servizi > Visualizzazione dati storici ATA III fascia 2014-2017 e consultare i profili presenti e il dettaglio dei punteggi. Si ricorda che nello scorso triennio il punteggio del titolo di accesso era cumulato insieme agli eventuali altri titoli culturali.

Chi non può fare domanda

Non possono presentare domanda:

  • coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
  • coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
  • coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
  • i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

I motivi di esclusione

Sono nulle le domande prive della sottoscrizione dell’aspirante o inoltrate oltre termine e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell’aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.

Sono esclusi gli aspiranti che:

  • abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;
  • abbiano presentato domanda online di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento;
  • risultino privi dei requisiti previsti dal D.M. 640 del 30 agosto 2017;
  • abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

La valutazione di titoli e servizi

  • Si valutano, dove previsto: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1 ° livello in Scienze delle attività motorie e sportive;
  • Rientrano tra gli attestati di addestramento professionale gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate. La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i servizi meccanografici, siano posseduti diplomi o attestati che includano una o più discipline attinenti ai pre-detti servizi meccanografici, sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.

Rientrano tra gli altri servizi quelli prestati come attività di:

  • Operatore dell’infanzia
  • Operatore socio assistenziale (O.S.A.)
  • R.S.P.P. (A- B- C)
  • Responsabile tecnico impresa rifiuti
  • Sicurezza sui luoghi di lavoro (datori di lavoro) Sicurezza sui luoghi di lavoro (lavoratori)
  • Sicurezza sui luoghi di lavoro (rappresentante lavoratori)
  • Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili Somministrazione alimenti e bevande
  • Visagista e truccatore
  • Posa dei modelli viventi (anche se svolti con contratti atipici, non da lavoro dipendente).

Inoltre sono validi:

  • I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni, sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 31.12.1993. Dopo questa data non sono valutabili;
  • I servizi prestati presso Ferrovie dello Stato, sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 13.06.1985. Dopo questa data non sono valutabili;
  • I servizi prestati presso Azienda di Stato Servizi telefonici, sono considerati come servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati fino al 13.12.1992. Dopo questa data non sono valutabili;

Pertanto a tali servizi (Poste e Telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato, Azienda di Stato Servizi telefonici), se prestati entro le date sopra riportate, va attribuito per ogni anno scolastico un punteggio di 0,60, mentre per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni 0,05
punti, per tutti i profili professionali. Qualsiasi tipo di servizio prestato nelle scuole comunali a partire dal 01/01/2000 è valutato punti di 0,60 per ogni anno, mentre per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni punti 0,05, per tutti i profili professionali.

Non sono valutabili invece:

  • CO.CO.CO. (Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa);
  • CO.CO.PRO. (Contratto di Collaborazione per Programma);
  • Tirocini;
  • Stage;
  • Lavori interinali;
  • Consulenze;
  • L.S.U. (Lavori Socialmente Utili);
  • L.P.U. (Lavori di Pubblica Utilità);
  • Prestazioni per cooperative (anche se a servizio di pubbliche amministrazioni);
  • Servizi alle dipendenze di aziende a partecipazione comunale, provinciale o regionale;
  • Servizio di vigile del fuoco volontario (non ha rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco);
  • Servizio di operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli enti locali.

Tutti i predetti servizi non sono valutabili poiché non prestati con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli Enti Locali.

Non sono valutabili, in quanto non prestati con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli enti locali:

  • l dottorati di ricerca (e assegni di ricerca), poiché sono contratti di collaborazione continuativa e non servizi alle dirette dipendenze della pubblica amministrazione;
  • I servizi da scrutatore/presidente di seggio, in quanto svolti in qualità di prestatori d’opera;
  • Progetti/PON con enti pubblici, scuole, Stato, perché svolti in qualità di prestatori d’opera;
  • Master, corsi di formazione post laurea, abilitazioni all’esercizio alle varie professioni, praticantati, corsi di lingue di qualsiasi genere e qualsiasi tipo di lavoro svolto nel privato sia come dipendente che come autonomo/professionista;
  • I servizi da consigliere e/o assessore comunale, provinciale, regionale (in quanto ricevono un’indennità per il servizio svolto, non legato da un rapporto di impiego).

di Fabiola Ortolano

Continua a seguirci per affrontare la seconda fase di iscrizione o aggiornamento per le graduatorie ATA!

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