Graduatorie ad esaurimento: punti per infanzia e primaria

bambina che gioca nella scuola dell'infanzia e primaria

Sono giorni caldi per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.

La domanda si può presentare entro il 16 maggio ore 14.00. L’unico mezzo per presentare la domanda è il portale Istanze Online.

Difficoltà e punteggi

Non mancano le difficoltà di alcuni aspiranti ad aggiornare la graduatoria. Sono difficoltà che riguardano soprattutto i docenti depennati che non riescono a presentare domanda di reinserimento o docenti con provvedimenti giurisdizionali favorevoli.

I docenti della scuola dell’infanzia e primaria hanno la possibilità di caricare, nelle rispettive graduatorie ad esaurimento, il punteggio relativo all’eventuale servizio svolto presso le sezioni primavera.

Ci sono dei punteggi prestabiliti da attribuire.

Il procedimento

La registrazione si divide in:

  • registrazione del personale interessato (solo per chi non lo ha mai fatto); è un’operazione che necessita di una fase di riconoscimento fisico presso una scuola, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – registrazione”, presente sull’home page del sito internet di questo Ministero; Qui la nostra Guida
  • inserimento della domanda. Il termine ultimo è il 16 maggio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento”.

Con queste domande è possibile chiedere:

  • permanenza e/o aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria;
  • reinserimento in graduatoria (docenti depennati per non aver presentato domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti);
  • conferma dell’iscrizione con riserva o scioglimento della stessa;
  • trasferimento da una provincia ad un’altra, anche per i docenti inseriti con riserva.

In concreto:

  • La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva o di scioglimento della riserva va inoltrata all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2014-17, poi prorogato dalla legge n. 21/2016.
  • La domanda di reinserimento va inoltrata all’USP dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, eccetto il caso in cui l’aspirante chieda contestualmente il trasferimento in altra provincia.
  • La domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva (conferma o scioglimento) e in caso di reinserimento, va inoltrata all’USP della provincia prescelta.

Ti è piaciuto il nostro articolo?

Per continuare a rimanere aggiornato su tutte le novità del mondo del lavoro nelle scuole, iscriviti alla nostra newsletter, clicca qui.




Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.