GPS: la scelta delle 150 preferenze

Per tutti i docenti aspiranti ad una supplenza al 30 giugno o 31 agosto un passaggio importante riguarda la procedura d’inserimento delle 150 preferenze.
In base alle tempistiche degli anni precedenti, è plausibile pensare che la procedura d’inserimento sarà attiva entro la prima metà di agosto.

La scelta delle 150 preferenze

La scelta delle 150 preferenze è finalizzata a “prenotare” l’attribuzione di una supplenza al 30 giugno o 31 agosto 2023.
La domanda avverrà tramite procedura informatizzata.
Ogni aspirante docente potrà inserire fino ad un massimo di 150 preferenze nella provincia dove risulta inserito in graduatoria.
Il riferimento alla scelta delle 150 sedi scolastiche è contenuto nell’ultimo singolo madonna 2022, in cui all’articolo 12, comma 3 :
“Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente”.

La scelta delle 150 preferenze riguarderà solo l’anno scolastico 2022/23.

Ciò significa che, il prossimo anno,  ciascun aspirante sarà tenuto a presentare l’istanza con le nuove preferenze.

In passato, i tempi riservati alle procedure di inoltro delle domande, sono stati piuttosto ristretti, pertanto è opportuno che l’aspirante verifichi sul sito dell’Usp di riferimento le tempistiche richieste.

Cosa accade in caso di mancata presentazione della domanda?

In caso di mancata scelta delle 150 preferenze, l’aspirante docente non potrà partecipare all’attribuzione delle supplenze da GAE e bakecalecceincontri, ma solo da quelle di graduatorie di istituto.
Infatti nell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 all’art. 12 al comma 3 si precisa che:
“La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.”

Ti è piaciuto il nostro articolo?

Per continuare a rimanere aggiornato su tutte le novità del mondo del lavoro nelle scuole, iscriviti alla nostra newsletter, clicca qui.




Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.