Aggiornamento GAE: i titoli di servizio delle discipline musicali
Di seguito forniamo una serie di punti utili da conoscere per ciò che concerne la valutazione dei titoli di servizio inerenti le discipline musicali.
- Il servizio prestato fino all’a. s. 2016/2017 nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso 31/A, 32/A e 77/A dalle cui graduatorie si è stati nominati. Dall’a. s. 2017/2018, il servizio prestato nelle nuove classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64 è valutabile, a scelta dell’interessato nelle classi di concorso A-29 o A-30 come servizio specifico, anche frazionabile in più graduatorie. Il medesimo servizio sarà valutato come servizio specifico, relativamente a tutte le fasce della classe di concorso A-56, purché tale servizio non sia stato valutato alla stregua di servizio specifico nelle classi di concorso A-29 e/o A-30;
- Il servizio prestato fino all’a. s. 2016/2017 nei licei coreutici per l’insegnamento di Storia della Musica, afferisce alla classe di concorso A-29 (ex 31/A);
- Può essere rideterminato il punteggio del solo titolo di accesso nel caso si chieda la valutazione di un altro titolo abilitante più favorevole. I titoli abilitanti che possono essere dichiarati per rideterminare il punteggio sono:
– Il diploma di Didattica della musica,
– i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria e dello strumento musicale,
– la laurea in Scienze della formazione primaria,
– il diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.),
– il diploma COBASLID o l’abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell’Unione Europea riconosciuta con Decreto ministeriale di equipollenza.
Fabiola Ortolano