Inserimento e reinserimento in GAE: cosa dice la Legge

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In questo articolo si vuole affrontare una tematica più “tecnica”, strettamente afferente il diritto giurisprudenziale, ma di grande attualità ed importanza per migliaia di persone, anche in vista del prossimo rinnovo delle GAE, e cioè quello delle pronunce dei giudici in materia di inserimento e reinserimento dei docenti in GAE.

La permanenza in GAE

Come è noto la normativa prevede che chi non ha rinnovato la domanda di permanenza in GAE venga depennato con conseguente perdita del relativo punteggio maturato all’atto della cancellazione. La situazione è andata avanti così per decenni, in quanto, in effetti, chi non rinnovava la domanda generalmente lo faceva per mancanza di interesse a lavorare nel mondo della scuola: ma poi, nel 2015, con il piano straordinario di assunzione dei docenti in GAE, le cose sono cambiate e, davanti alla prospettiva di un posto di lavoro nella Pubblica Amministrazione, tutti questi presunti “disinteressati” hanno tentato di adire le vie giudiziarie per recuperare quanto perduto, anche spinti dai morsi della crisi economica che ha distrutto milioni di posti di lavoro.

La magistratura,  a sua volta investita dal problema, non ha dapprima dato una risposta sufficientemente autorevole, forse anche perché colta alla sprovvista dalla novità della tematica. Questo ha comportato che le pronunce inizialmente sono state discordi e contraddittorie, finchè la giustizia amministrativa ha creato dei punti fermi e cioè:

  • se si parla di reinserimenti, cioè di coloro che, per disinteresse o trascuranza, non hanno rinnovato la domanda, ci si trova di fronte al diritto ad un’aspettativa giuridica, per cui di fronte ad una possibilità occupazionale, sarebbe legittimo reinserirli con il vecchio punteggio, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma I-bis della L. n. 143/2004;
  • se si parla di inserimento, invece nessuna pretesa giuridica può avanzare la possibilità di assenza di espressa  prescrizione normativa.

Il reinserimento

La Suprema Corte finora si è adeguata alla suddetta differenziazione fatta dalla giurisprudenza amministrativa, legittimando, quindi, le richieste di reinserimento, ma la Pubblica Amministrazione, a sua volta, finora si è dimostrata reticente ad applicarla in assenza di ulteriori provvedimenti di ottemperanza.

Pertanto, il MIUR è già stato più volte condannato al reinserimento in graduatoria di docenti con “il punteggio aggiornato per effetto dei titoli medio tempore conseguiti”.

A favore del diritto al reinserimento si è ampiamente pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa, la quale, in riferimento alla cancellazione dalle GAE del personale docente che non abbia prodotto domanda di aggiornamento, ha affermato che:

non è corretto determinarne l’esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati.

Ciò in quanto:

spetta all’Ufficio scolastico competente comunicare all’appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell’aggiornamento della graduatoria (Consiglio di Stato, VI Sez., ordinanza n. 1449/2015).

A questo punto, sia per motivi di trasparenza che di certezza del diritto, è auspicabile che il prossimo legislatore definisca definitivamente la situazione, permettendo di fare domanda di reinserimento se si rinnovano ulteriormente le GAE, oppure chiuderle definitivamente.

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a cura del Prof. Avv. Vincenzo Filiberti

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