Il ruolo e le funzioni delle RSU – parte terza

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Si è conclusa la tornata elettorale relativa al rinnovo della RSU: le istituzioni scolastiche hanno quindi definito la nuova composizione delle loro rappresentanze sindacali unitarie.

Nel complimentarci con tutti i neo eletti e con coloro che hanno ottenuto riconferma del loro ruolo, chiudiamo questo capitolo, relativo alla contrattazione d’istituto, definendo ancora alcuni ultimi aspetti legati alla loro funzione.

Materie oggetto di contrattazione

Le materie oggetto di contrattazione sono definite nell’articolo 6 del CCNL. Tuttavia, lo stesso contratto prevede altri 5 interventi su cui operare:

  1. funzioni strumentali,
  2. compiti del personale ATA,
  3. progetti finanziati con le risorse delle aree a rischio,
  4. attività complementari di educazione fisica,
  5. rimborso spese per l’auto-aggiornamento.

Le riunioni

Gli incontri di norma si svolgono al di fuori dell’orario di lavoro oppure utilizzando le ore di permesso per le RSU; le riunioni sono valide a condizione che siano stati convocati tutti gli aventi diritto (RSU e rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del contratto).

Bisogna contrattare esclusivamente le materie stabilite nel CCNL al fine di sottoscrivere l’accordo, evitando il più possibile le contrapposizioni, tenendo presente che la contrattazione rappresenta un diritto dei lavoratori; occorre, infatti, cercare di definire un testo condiviso dalla maggior parte dei contraenti.

I tempi

Il contratto decorre entro 5 giorni dalla firma: in questi giorni il Dirigente invia il testo al Collegio dei revisori i quali hanno 30 giorni di tempo per effettuare solo il controllo sulla compatibilità dei costi.

Trascorsi 30 giorni senza osservazioni, il contratto diventa definitivo ed entra immediatamente in vigore.

ll contratto ha la durata di un anno e alla scadenza può anche essere prorogato con il consenso delle parti. Fino a quando non entra in vigore il nuovo contratto, si applicano le norme del contratto precedente.

Il ruolo del Collegio dei revisori

Urge precisare che il Collegio dei revisori controlla esclusivamente la compatibilità dei costi e la regolarità amministrativa e contabile degli atti, ma non ha competenze sulle scelte contrattuali, che spettano solo alle parti contraenti.

I compensi

Esistono poi dei limiti nell’attribuzione dei compensi: per esempio, il CCNL (art. 39 e 58 c. 8) precisa che il compenso per la collaborazione con il DS non può essere cumulato con quello per la funzione strumentale; inoltre il personale docente può svolgere non più di 5 ore settimanali di attività aggiuntive di insegnamento.

Le cifre da contrattare, che costituiscono il fondo di istituto di una scuola, sono fornite dal Dirigente Scolastico insieme alla proposta di ripartizione delle stesse; esaminiamo, però, come vengono calcolate in base all’ accordo prestabilito.

Ad ogni singola scuola sono assegnati:

  • € 2.495,29 per ciascun punto di erogazione del servizio;
  • € 354,80 per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ATA;
  • € 413,55, come quota aggiuntiva, solo per gli istituti secondari di ll grado per ciascun docente in organico diritto destinata alla retribuzione dei docenti che svolgono attività aggiuntive di recupero in favore degli alunni con debiti formativi.

Vi sono poi le quote che spettano esclusivamente per retribuire le funzioni strumentali (art. 33) e vengono così calcolate:

  • una quota fissa di € 1.330,60;
  • una quota aggiuntiva per ogni complessità organizzativa di euro 643,07;
  • una ulteriore quota per la dimensione della scuola pari a euro 40,47 per il numero di docenti in organico di diritto inclusi i docenti di sostegno.

Sono considerate complessità organizzative:

  • gli istituti comprensivi;
  • gli istituti di istruzione secondaria di ll grado;
  • le sezioni carcerarie;
  • le sezioni ospedaliere;
  • i CTP;
  • i corsi serali;
  • i convitti ed educandati.

Facciamo un esempio pratico: un istituto di istruzione secondaria di ll grado, con una sezione ospedaliera, una sezione carceraria ed un corso serale per adulti, presenta 4 complessità ed ha diritto ad una quota aggiuntiva di € 2.572,28 (643,07 x 4).

Altra quota assegnata è quella relativa agli incarichi specifici del personale ATA (art. 62 CCNL 2006/09), così come per le funzioni strumentali, anche queste somme sono destinate esclusivamente per il pagamento di questa tipologia di incarichi e vengono cosi stabilite:

  • € 145,09 per il numero dei posti in organico di diritto del personale ATA (esclusi i DSGA ed i posti accantonati per appalti di pulizia e Co.Co.Co).

Vi sono poi le somme destinate alle attività complementari di educazione fisica (art. 87), così calcolate:

  • € 75,57 per il numero di classi di istruzione secondaria in organico di diritto.

Per ottenere questo tipo di finanziamento la scuola dovrà presentare, però, i progetti sull’apposito portale russa agenzia matrimoniale, con l’indicazione della risorsa prevista per ciascun progetto, fermo restando il limite della risorsa programmata. I compensi spettanti per le attività complementari di educazione fisica vengono erogati a consuntivo, al termine del progetto. Le eventuali economie saranno oggetto di specifica e successiva intesa a livello nazionale.

Vi sono, infine, le quote previste per la sostituzione dei colleghi assenti. Queste sono ore eccedenti, prestate oltre l’orario d’obbligo dai docenti e vengono così calcolate:

  • per la scuola dell’infanzia e primaria €28,81 per il numero dei docenti in organico di diritto;
  • per la scuola di istruzione secondaria €60,37 per il numero dei docenti in organico di diritto.

Concludiamo questo iter con un’ultima osservazione: le supplenze brevi e saltuarie, effettuate dai docenti individuati sulla base delle graduatorie d’Istituto, non vengono pagate con il Fondo di Istituto; negli anni il sistema di pagamento, infatti, è profondamente cambiato passando dalla gestione diretta della scuola al Tesoro. Oggi non esiste più un budget predeterminato e le scuole devono mettere a sistema i contratti che periodicamente vengono rilevati; da questa rilevazione il MEF ricava il fabbisogno del periodo e copre finanziariamente il pagamento, autorizzando il MIUR a caricare le somme necessarie sui POS (punti di ordinazione di spesa).

Per quanto appena illustrato è evidente che i supplenti devono essere chiamati quando è necessario e non esistono limiti economici imposti alla scuola.

di Fabiola Ortolano

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