Il ruolo e le funzioni delle RSU – parte seconda
Continua l’approfondimento di Fabiola Ortolano sui ruoli delle RSU, le Rappresentanze Sindacali Unitarie, di cui abbiamo già parlato tatuaggio sole tribale uomo.
Il contratto di istituto
I tempi della contrattazione sono stabiliti nell’art. 6 del CCNL, che stabilisce:
le risorse della contrattazione sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di attività e di servizi tendenti alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta formativa che ciascuna scuola -in base al principio dell’autonomia – decide ogni anno di attuare, tenendo conto delle esigenze degli alunni, delle famiglie e della domanda proveniente dal territorio.
La destinazione delle risorse è definita in due documenti fondamentali che la RSU deve conoscere fin dall’inizio della trattativa:
- la delibera del Collegio dei docenti che stabilisce le iniziative di tipo didattico da svolgere nel corso dell’anno scolastico in favore degli alunni o dei cittadini del territorio e da retribuire con il fondo di istituto (si tratta -in buona sostanza- della parte didattica del POF);
- il piano annuale delle attività del personale ATA che il DSGA – sentito il personale – propone su tutta la materia inerente l’organizzazione del lavoro e l’articolazione dell’orario e che il dirigente adotta dopo aver verificato la congruenza rispetto al POF (art. 53 del CCNL); il piano definisce gli incarichi e i servizi da retribuire con il fondo di istituto e con le risorse dell’art. 47 del CCNL.
Con il contratto di istituto, la RSU ed il dirigente scolastico trovano l’accordo per:
- la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione al personale docente e ATA delle attività e degli incarichi stabiliti nei due documenti sopra indicati;
- la determinazione dei compensi forfettari nei casi previsti dal CCNL (funzioni strumentali, compenso a 2 collaboratori del dirigente, ecc.).
- utilizzazione delle risorse. Le risorse per le attività aggiuntive costituiscono la retribuzione accessoria del personale e pertanto non possono essere accantonate, ma devono -al contrario- essere tutte impegnate per I’attuazione delle attività deliberate.
È consigliabile tuttavia tenere da parte una piccola percentuale per non trovarsi in difficoltà:
- nel caso in cui si verifichi qualche errore nel calcolo delle spese;
- per esigenze non previste che possono verificarsi nel corso dell’anno.
Resta comunque valida la norma ribadita nella Sequenza contrattuale sottoscritta il 28 maggio 2008 per cui:
Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario sono riutilizzate nell’esercizio successivo.
Il fondo di istituto
Il fondo di istituto è destinato a retribuire le prestazioni di tutto il personale della scuola impegnato a sostenere il processo di autonomia scolastica. Non può essere destinato al pagamento di personale estraneo al comparto.
Con il fondo si possono pagare:
- il particolare impegno professionale dei docenti “in aula” riguardante le innovazioni, la ricerca didattica e la flessibilità organizzativa e didattica ;
- le attività aggiuntive di insegnamento (fino ad un massimo di 6 ore settimanali individuali) volte all’arricchimento ed alla personalizzazione dell’offerta formativa (€ 35 orari);
- le ore aggiuntive prestate dai docenti della secondaria superiore per I’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo (€ 50 orari); d) le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, che comprendono: i compiti relativi alla progettazione e dalla produzione di materiali utili alla didattica; le ore eccedenti le 40 annue per riunioni del collegio dei docenti; le prestazioni aggiuntive del personale ATA svolte oltre I’orario d’obbligo e/o per l’intensificazione di prestazioni lavorative; l’impegno di due docenti collaboratori del dirigente scolastico di cui all’art. 34 del CCNL (compenso forfettario); le indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivi; l’indennità di bilinguismo e trilinguismo; il compenso spettante al personale che sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni;
- ogni altra attività deliberata dal consiglio di istituto nell’ambito del POF;
- la quota variabile dell’indennità di direzione spettante al DSGA;
- particolari impegni dei docenti connessi alla valutazione degli alunni.
Con le risorse del fondo vanno inoltre retribuite le ore aggiuntive del docente tutor che assiste gli studenti universitari che svolgono il tirocinio nella scuola (art. 43, c. 4).
Soggetti della contrattazione
I soggetti della contrattazione sono:
- il Dirigente scolastico che deve condurre direttamente la trattativa e non può delegare suoi collaboratori;
- la RSU eletta dal personale della scuola (organo unitario);
- i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (CGIL, CISL, UIL SCUOLA che ad oggi che hanno firmato l’ipotesi del nuovo contratto) e che, quindi, partecipano alla trattativa con gli stessi poteri delle RSU.
Tempi della contrattazione
I tempi della contrattazione sono i seguenti, così previsto nell’art.6 del CCNL: l’inizio della trattativa è stabilito non oltre il 15 settembre; la conclusione dovrà avvenire entro il 30 novembre. Se i tempi non vengono rispettati si valuta l’opportunità di avviare le procedure di raffreddamento del conflitto.
I compensi
Per quanto concerne i compensi, occorre precisare che le scuole non li liquidano più direttamente, ma seguono le norme sul cedolino unico (Nota Miur 3980 del 16/05/2011). A mano a mano che le attività e gli incarichi aggiuntivi vengono conclusi, la scuola comunica alla DPT i nominativi dei dipendenti interessati, le attività svolte e l’entità del compenso dovuto.
ll compenso verrà liquidato dal Tesoro nella busta paga del mese successivo oltre allo stipendio fisso. L’art. 6 comma 4 del CCNL fissa al 31 agosto di ogni anno il termine ultimo per la liquidazione dei compensi.
di Fabiola Ortolano
Leggi la terza e ultima parte dell’approfondimento!