La formazione del personale docente e gli eventuali obblighi

Cosa prevede il piano triennale per la formazione dei docenti e quali sono gli eventuali obblighi per questi ultimi? Chiariamo gli aspetti normativi in questo articolo.
Limiti e problemi
La circolare n. 2915/2016, emanata in applicazione del comma 124 della legge 107/2015, anticipa di netto le linee del piano triennale della formazione dei docenti previsto dalla legge 107 e assegna alle scuole il compito di predisporre un piano formativo triennale che tenga conto di tutte le opzioni, individuali, collegiali, di scuola o di rete, a cui gli insegnanti devono sottostare. In realtà è stato chiarito che l’obbligo per i docenti non può essere veicolato tramite una circolare, che in applicazione della legge, interviene unilateralmente sugli impegni orari di lavoro degli insegnanti, definiti, invece, per contratto.
La legge può invece stabilire un principio: riconoscere un bisogno, ma non può da sola intervenire su tale ambito. Anche la scelta di rimettere al collegio dei docenti la definizione delle aree, dei criteri e del numero delle ore di formazione da affrontare da parte di ciascun docente obbligatoriamente, mostra molti limiti ed introduce ulteriori problemi. Il collegio può riconoscere i fabbisogni, può individuare fonti, strumenti, opportunità, ma non può stabilire obblighi di lavoro aggiuntivi, rispetto a quelli già presenti. Nel prossimo rinnovo del contratto questo aspetto dovrà, quindi, essere certamente definito.
Come comportarsi nel frattempo? La risposta non può essere che questa: muoversi nell’ambito della normativa vigente che concerne il diritto/dovere alla formazione. Esaminiamo allora quali sono gli strumenti che si hanno a disposizione.
Cosa afferma la normativa
La nana incontri stabilisce che la formazione del personale docente è obbligatoria, permanente, strutturale, intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente (obbligo deontologico): per questo assegna ai docenti un bonus (carta elettronica)
per la formazione e a sostegno dei bisogni culturali.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce che:
- la funzione docente si fonda sui principi di autonomia culturale e professionale;
- realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici;
- si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.
La formazione secondo contratto
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
- La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
- Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’auto-aggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
Modalità e strumenti per la fruizione
All’interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
- Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.
- Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
- Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni
per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. - Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.
Il vincolo e i carichi di lavoro
L’orario di lavoro è costituito dalle attività di insegnamento (Articolo 28) e dalle attività funzionali all’insegnamento ( Articolo 29).
È nell’articolo 29 che si colloca la declinazione di tutte la attività caratterizzanti la funzione professionale docente costituita da ogni impegno inerente alla sua funzione come previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. All’interno della attività al comma 2 lettera a ) e b) dello stesso articolo che si va a collocare il possibile impegno derivante dall’obbligo formativo (obbligo giuridico).
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
- partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative
nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; - la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
La condizione imprescindibile, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è il rispetto del richiamato impegno: ogni attività di formazione può essere realizzata nel rispetto dei richiamati vincoli di quantificazione oraria. Pertanto possiamo affermare che ogni ora di lavoro, in presenza, a distanza, spesa per la riflessione, professionale, il confronto, la documentazione e la ricerca, che ecceda le quota sopra richiamate determina il riconoscimento economico per il maggiore impegno professionale profuso comprese quelle spese in attività di formazione. A tale fine deve essere destinato l’uso delle risorse che la legge 107 mette a disposizione a partire dal 2016 per sostenere la qualificazione professionale dei docenti e di tutto il personale scolastico.
I nostri suggerimenti al Collegio dei docenti
- Nominare una commissione per la formazione, formata da un referente dedicato, dalla funzione strumentale, dai tutor della formazione per i neoassunti e da un rappresentante per ciascuno dei dipartimenti in cui è strutturato il collegio stesso, con il mandato esplorativo di ricognizione dei bisogni formativi e delle opportunità formative presenti sul territorio, in senso lato.
- La commissione predispone una proposta di attività formative da portare all’approvazione del collegio.
- Il collegio approva la proposta in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e con il piano di miglioramento. Prima dell’approvazione verifica la compatibilità della proposta con i principi richiamati dalle lettere a) e b) comma 3 dell’articolo 29 del CCNL.
- Allorquando il collegio decida di superare di un tot numero di ore questo coefficiente viene demandata alla contrattazione d’istituto la definizione di un corrispettivo economico per le ore eccedenti l’obbligo.
di Fabiola Ortolano