Il fondo Espero per i lavoratori della scuola assunti prima del 2001
Concludiamo questa incursione nella previdenza complementare, esaminando la situazione dei lavoratori della scuola assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 01. 01. 2001.
TFS e TFR
Costoro sono in regime di TFS, a differenza di chi, assunto dopo tale data, è invece in regime di TFR: è importante precisare che con l’adesione si opta, contemporaneamente e obbligatoriamente, per il passaggio da TFS a TFR.
Cosa comporta questo?
Dobbiamo precisare che la differenza tra le due forme di liquidazione è nella loro modalità di calcolo: mentre il TFS ha carattere previdenziale, prevedendo contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori, il TFR ha carattere di salario differito. Quest’ultimo, infatti, consiste nell’accantonamento di una quota di stipendio rivalutato e erogato alla cessazione del rapporto di lavoro; inoltre, nei due metodi è diverso il regime di tassazione fiscale.
In caso di adesione al fondo pensione di categoria sarà calcolato il TFS lordo, maturato al momento dell’opzione, e questo valore costituirà il montante al quale si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui per TFR e le relative rivalutazioni.
Attenzione! L’esercizio dell’opzione per il TFR, al fine di iscriversi contestualmente al fondo di previdenza complementare negoziale, sarà possibile fino al 31 dicembre 2020.
Le quote per il Fondo Espero
Vediamo quali sono in questo caso le quote che saranno destinate al Fondo dal mese successivo all’iscrizione:
- 1% della retribuzione da parte del lavoratore come quota minima trattenuta in busta paga elevabile fino ad un massimo del 3%;
- 1% della retribuzione a carico del datore di lavoro;
- una parte del TFR maturando, pari al 2% della retribuzione (la rimanente quota del 4,91% rimane all’Inps ex Inpdap);
- una parte del TFR maturando, pari al 2% della retribuzione (la rimanente quota del 4,91% rimane all’Inps ex Inpdap).
Facciamo un esempio pratico:
Un insegnante di scuola secondaria di primo grado nato il 1° settembre 1970 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a settembre 2000 e a maggio 2014 sceglie di aderire a Espero. Ipotizziamo che il lavoratore raggiunga il pensionamento all’età di 68 anni e che per il periodo di adesione abbia contribuito con una quota da parte sua pari all’1% della retribuzione, in aggiunta alla quota a carico del datore pari all’1%, ad una parte del TFR e della ritenuta opera di previdenza.
Contributo lavoratore 1% | 8.166,09 |
Contributo datore 1% | 8.166,09 |
TFR | 16.332,18 |
Ritenuta opera previdenza | 9.799,33 |
Versamenti lordi cumulati | 42.463,69 |
Posizione individuale lorda a fine periodo | 51.093,11 |
Rendita annua lorda | 2.491,02 |
Il lavoratore in questione, al pensionamento, potrà optare:
- per l’intera posizione in pensione integrativa, e percepire da Espero una rendita lorda annua pari ad € 2.491,02;
- per una quota massima del 50% della posizione in capitale e la rimanente parte in rendita;
- nel caso in cui la rendita di Espero (€2.491,02) risultasse inferiore all’importo dell’assegno sociale Inps, per l’intera posizione in capitale.
I dati riportati sono esemplificativi, prima di aderire informati e fai una simulazione personalizzata sul come incontrare donne mature.
di Fabiola Ortolano