Le ferie per il personale della scuola

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Ci siamo, è estate ed è impossibile non pensare alle vacanze: è quindi il momento di parlare di ferie anche per il personale della scuola. Qui trovi i riferimenti che ti serviranno.

Il calcolo dei giorni di ferie

Il diritto ai giorni di ferie è:

  • di 32 giorni lavorativi all’anno per tutto il personale di ruolo,
  • di 30 giorni per il personale neo-assunto.

Si applicano i 32 giorni di ferie a chi ha più di tre anni di servizio, comunque prestati.

Per chi ha invece un contratto a tempo determinato ci si rifà all’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007, secondo cui i giorni di ferie vanno calcolati in proporzione alla tempistica del lavoro svolto.

La formula matematica è questa:

360 : 30 o 32 (in base agli anni di servizio) = n° dei giorni di servizio : x

Per giorni di servizio si intendono i giorni calcolati e previsti nel contratto, indipendentemente da orari ed eventuali permessi.
Quindi se un insegnante con meno di tre anni di servizio ha lavorato per 90 ore, avrà diritto a 7,5 giorni di ferie. Questo perché: x = 30 per 90 diviso 360.

Un docente in regime di part-time calcolerà in questo modo le ferie:

  • part time orizzontale: ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno;
  • part time verticale: ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

La formula da applicare in caso di part-time verticale è:

n° giorni lavorativi : 6 giorni = x : 32 (o 30 giorni)

Nel caso in cui il docente lavori per 3 giorni a settimana, con un’anzianità di servizio superiore ai 3 anni, i giorni di ferie saranno: 3 per 32 diviso 6, quindi 16.

Altri casi:

  • Se il POF prevede la settimana corta, quindi di 5 giorni di attività, per il personale ATA il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie: in questo caso i giorni di ferie goduti dal personale ATA per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
  • Nell’anno di assunzione e di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato, e le frazioni di servizio superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero.

Infine le assenze per malattia e le assenze retribuite (anche parzialmente), anche se protratte per l’intero anno scolastico, non riducono il periodo di ferie.

Quando è possibile fruire delle ferie

I docenti possono godere di questi giorni di riposo:

  • dal 1 Luglio al 31 Agosto, se non si è impegnati negli esami di Stato o in altre attività previste dal piano annuale, per il personale a tempo indeterminato o per il personale con contratto fino al 31 agosto. Chi ha un contratto con scadenza fino al termine delle lezioni o al 30 giugno deve andare in ferie entro la data prevista per la scadenza del contratto.
  • durante i periodi di sospensione dell’attività didattica;
  • dalla fine delle lezioni al 30 Giugno;
  • dal 1 Settembre alla data fissata nel calendario delle Regioni per l’inizio delle lezioni;
  • durante le vacanze natalizie e pasquali;
  • fino a 6 giorni durante il resto dell’anno, purché la sostituzione avvenga con personale in servizio nella stessa sede e, comunque, senza oneri aggiuntivi di alcun genere; se i 6 giorni di ferie vengono richiesti per motivi personali o familiari, spettano come diritto e vengono attribuiti in aggiunta ed alle stesse condizioni dei 3 giorni stabiliti dall’art. 15, c. 2 del CCNL.

Anche per il personale ATA, compatibilmente con le esigenze di servizio, è possibile frazionare le ferie in più periodi durante tutto il corso dell’anno. Inoltre l’amministrazione è tenuta ad assicurare al dipendente che lo richieda almeno 15 giorni consecutivi nel periodo 1° luglio-31 agosto.

Se le ferie vengono interrotte per motivi di servizio, il dipendente ha diritto:

  • al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;
  • al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Se invece si tratta di motivi di salute, se il ricovero o la mattia dura più di 3 giorni questa può interrompere le ferie, a patto che venga fornita una documentazione puntuale e corretta.

Le ferie non godute per esigenze di servizio, per malattia, o per impedimento di carattere personale possono essere fruite nell’anno scolastico successivo:

  • dai docenti: nei periodi di sospensione dell’attività didattica;
  • dal personale ATA: di norma, non oltre il mese di aprile, sentito il parere del DSGA.

Durante i periodi di ferie spetta la normale retribuzione, con esclusione delle indennità per le attività aggiuntive e quelle che non siano corrisposte per 12 mensilità.

Si possono monetizzare le ferie?

L’lecce incontri trans e la https://www.lavorareascuola.it/sito-di-appuntamenti/ hanno abrogato l’opzione della liquidazione delle ferie maturate e non
godute, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Le uniche eccezioni a questa direttiva sono:

  • il personale docente ed ATA supplente, con contratto di lavoro breve e saltuario;
  • il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Per loro le ferie non fruite vengono pagate, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentita la fruizione.

Ti ricordiamo che le ferie non possono essere assegnate d’ufficio, ma vanno richieste al Dirigente Scolastico.

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