Esami di Stato 2017: chi può fare domanda come Commissario Esterno

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Gli esami di stato sono ormai vicini e il MIUR, come ogni anno, ha tirato fuori la circolare per i docenti che vogliono partecipare come Commissario Esterno: ma chi può presentare la domanda? Ecco tutto quello che devi sapere.

Nella https://www.lavorareascuola.it/effetti-del-sole-sulluomo/ si danno le indicazioni per la formazione delle commissioni degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado: proprio nel documento è specificato che le domande per il ruolo di Commissario Esterno dovranno essere presentate tra il 10 e il 27 Marzo 2017, attraverso il portale Istanze Online.

Chi ha l’obbligo di presentare richiesta di partecipazione come Commissario Esterno

Alcune figure, all’interno dell’istituzione scolastica, devono necessariamente fare domanda, come specificato nel paragrafo 2.c.c della Circolare. Parliamo di:

  • docenti, compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo o in compresenza  e gli insegnanti di arte applicata,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali: che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio; che insegnano materie che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico; che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado. Ovviamente ci si riferisce a chi non è stato designato commissario interno o referente del plico telematico.
  • Una importante novità rispetto all’anno scorso sta nel fatto che anche i docenti assegnati ai posti di potenziamento dell’offerta formativa sono obbligati a fare domanda, rispettando le stesse direttive degli altri docenti.
  • docenti, compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo o in compresenza e gli insegnanti di arte applicata,  con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado: che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio; che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli. Anche in questo caso ci si riferisce a chi non è stato designato commissario interno o referente del plico telematico.

 

 

Chi ha la facoltà di far richiesta per il posto di Commissario Esterno

Anche altre tipologie di insegnanti possono, volontariamente e in modo facoltativo, compilare la domanda e partecipare così agli Esami di Stato in qualità di Commissari Esterni. Nello specifico, nel paragrafo 2.c.d della Circolare, vengono nominati:

  • docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo o in compresenza e gli insegnanti di arte applicata;
  • docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di materie della scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dallfemmina incontrare . I docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che partecipano all’esame di Stato (cerco donna per pulizie domestiche) sono invece esclusi;
  • docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni specificate nell’art. 33 della legge n. 104/1992;
  • docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento posseduta di cui alla legge n. 124/1999;
  • docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999, nelle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado;
  • docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria di secondo grado;
  • docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

 

Se rientri in una delle categorie citate, con obbligo o facoltà di fare domanda, puoi compilare l’apposito modulo entro il 27 Marzo: continua a seguirci e ti guideremo nella compilazione della richiesta!

 

 

 

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